Cassazione Penale, Sentenza n. 3878/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato condanne per il reato di intestazione fittizia (art. 12-quinquies L. 356/1992) limitatamente alle condotte successive al 30/04/2013 e aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni contestato a Filosa Tommaso. Le doglianze principali riguardavano: (1) travisamento della prova e errata riqualificazione da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; (3) mancanza della condizione di procedibilità (querela) per il reato di esercizio arbitrario; (4) carenza probatoria in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi del reato di intestazione fittizia (provenienza delle risorse, sproporzione, dolo specifico); (5) errore nel computo dei termini di sospensione e, conseguentemente, della prescrizione per alcuni capi; (6) erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche; (7) omissione della dichiarazione di estinzione per morte dell'imputato (per Filosa Antonio classe 1936).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (a) accolto il ricorso relativo ad Antonio Filosa (classe 1936) dichiarando estinto il reato per morte dell'imputato e annullando senza rinvio; (b) dichiarato fondati i ricorsi di Tommaso Filosa e di Antonio Filosa (classe 1990) nella parte in cui contestavano la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo g) (art. 12-quinquies L. 356/1992): constatato un calcolo errato dei periodi di sospensione, ha ritenuto decorso il termine di prescrizione al 18/02/2020 e ha annullato senza rinvio per quei capi, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione della pena; (c) ha rigettato o dichiarato inammissibili le altre censure, ritenendole manifestamente infondate o non sindacabili in sede di legittimità (in particolare: la valutazione della fondatezza delle prove, la retrodatazione della consumazione del reato, la prova della provenienza illecita dei beni non è richiesta per l'integrazione dell'intestazione fittizia, e il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi). Per i restanti ricorrenti le censure sono state in massima parte respinte come infondate o inammissibili.
Norme richiamate
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai profili di motivazione e alla correlazione tra accusa e sentenza; la Corte verifica che non sia avvenuta una mutazione dell'imputazione che abbia leso il diritto di difesa.
art. 120 cod. proc. pen.
Invocato con riferimento alla declaratoria di estinzione per prescrizione e alla necessità di corretta motivazione; la Cassazione ricorda i limiti di sindacato sul merito in sede di legittimità.
art. 12-quinquies L. 356/1992
art. 12-quinquies L. 356 del 1992
Il reato di intestazione fittizia è integrato quando un bene è trasferito allo scopo di eludere misure di prevenzione o agevolare attività illecite; non è richiesta la prova della provenienza illecita delle risorse e lo scopo elusivo può essere costituito anche dal fondato timore di subire misure di prevenzione.
art. 157 e ss. cod. pen.
Richiamati in relazione al computo della prescrizione e alla sospensione dei termini; la Corte ha corretto il conteggio dei periodi di sospensione e verificato il decorso del termine prescrizionale.
art. 62-bis cod. pen.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Riferiti al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte conferma che le attenuanti richiedono elementi positivi e che la valutazione del giudice del merito è vincolante salvo vizi logici.
art. 133 cod. pen.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Norme relative alla determinazione della pena e all'applicazione delle circostanze; la Suprema Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale in ordine alla gravità e alla quantificazione degli aumenti per continuazione.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
art. 129 comma secondo cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui il giudice può assolvere per estinzione del reato soltanto se circostanze escludenti emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; la Corte afferma i limiti dell'assoluzione istruttoria.
art. 150 cod. pen.
Richiamato in relazione alla estinzione del reato per morte dell'imputato; la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza pro tanto.
art. 512-bis cod. pen.
art. 512-bis cod. pen. (richiamato nella giurisprudenza)
Citato nella ricostruzione giurisprudenziale come norma affine che colpisce trasferimenti fraudolenti di valori; evidenziato che il delitto si concentra sulla finalità elusiva e non richiede prova della illiceità della provvista.
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato comporta annullamento senza rinvio della sentenza per quella posizione.
- Il computo della prescrizione è tecnico: i periodi effettivi di sospensione devono essere correttamente calcolati; errori nel conteggio possono determinare l'estinzione per prescrizione e l'annullamento senza rinvio per i capi interessati.
- In sede di Cassazione non è consentita la retrodatazione della data di consumazione del reato quando ciò implichi valutazioni di merito non supportate da elementi documentali indicati nel ricorso.
- Il reato di intestazione fittizia (art. 12-quinquies L. 356/1992) si integra con il trasferimento finalizzato all'elusione di misure patrimoniali e non richiede la prova della provenienza illecita delle somme usate per l'acquisto dei beni.
- La Corte di legittimità sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non può riesaminare la capacità probatoria delle singole prove; i motivi che impongono valutazioni di merito sono inammissibili o infondati.
- La modifica o precisazione del capo di imputazione non costituisce automaticamente una mutazione lesiva del diritto di difesa se l'imputato ha avuto opportunità di difendersi nel corso del procedimento.
- Le circostanze attenuanti generiche non sono automatiche: la loro concessione richiede elementi positivi a favore dell'imputato; la mera assenza di elementi negativi non basta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3689/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →