Cassazione Civile, Ordinanza n. 39514/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Due contribuenti avevano impugnato davanti al giudice tributario tre iscrizioni di ipoteca su beni immobili, relative a quattro cartelle di pagamento per entrate tributarie. Il ricorso era stato qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma sia la CTP sia la CTR lo avevano dichiarato inammissibile/rigettato. In cassazione i ricorrenti deducevano: (1) violazione dell'art. 615 c.p.c. in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, sostenendo che dopo tale pronuncia fosse ammessa l'opposizione all'esecuzione per contestare gli atti successivi alla cartella senza termini di decadenza; (2) erronea affermazione della competenza del giudice ordinario, ritenendo competente il giudice tributario; (3) ulteriori censure sulla pretesa creditoria e sui vizi dell'iscrizione ipotecaria, tra cui omessa notifica delle cartelle, prescrizione dei crediti, mancata comunicazione preventiva e illegittimità dell'ipoteca su fondo patrimoniale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'iscrizione ipotecaria è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e che, dopo Corte cost. n. 114/2018, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. resta inammissibile quando svolga funzione "recuperatoria" di censure che avrebbero dovuto essere proposte nel processo tributario entro il termine di decadenza. Poiché i ricorrenti avevano impugnato le ipoteche solo nel 2017, a distanza di anni dalle iscrizioni, la tardività rendeva corretta l'inammissibilità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per difetto di interesse, e il terzo è stato ritenuto superato dalla stessa inammissibilità del ricorso. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione non è utilizzabile in funzione recuperatoria per contestare atti e presupposti che avrebbero dovuto essere impugnati con il rimedio tributario nei termini di decadenza; non può sostituire un ricorso omesso o tardivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'iscrizione di ipoteca sugli immobili è atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario; se non impugnato tempestivamente, non può essere recuperato con altri rimedi processuali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19
Le controversie relative ad atti della riscossione tributaria riconducibili alla giurisdizione tributaria devono essere proposte al giudice tributario secondo il rito e i termini previsti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57
Il divieto di opposizione all'esecuzione per contestare il diritto dell'amministrazione o dell'agente della riscossione a procedere esecutivamente non viola gli artt. 24 e 113 Cost. quando esiste un rimedio tributario esperibile; la pronuncia della Corte costituzionale incide solo sulle opposizioni non recuperatorie.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
L'iscrizione ipotecaria sugli immobili costituisce l'atto esecutivo/garanzia richiamato dalla disciplina speciale sulla riscossione.
Corte cost. n. 114/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 del D.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella o all'avviso ex art. 50, non siano ammesse le opposizioni ex art. 615 c.p.c.; ma ha chiarito che ciò non elimina il divieto quando sia esperibile il ricorso tributario.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato solo per la fase camerale e la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, l'atto di iscrizione di ipoteca è autonomamente impugnabile con ricorso al giudice tributario; la mancata impugnazione nel termine di decadenza non può essere sanata mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, l'opposizione all'esecuzione resta preclusa quando abbia funzione meramente recuperatoria di censure contro atti presupposti o successivi già sindacabili nel processo tributario.
- Il divieto di opposizione ex art. 615 c.p.c. nelle esecuzioni tributarie non determina un vuoto di tutela se l'ordinamento consente un rimedio specifico davanti al giudice tributario; si evita così una tutela concorrente e alternativa.
- Quando il primo motivo di ricorso esaurisce la questione decisiva, i motivi ulteriori che investono altre rationes o il merito della pretesa possono essere assorbiti o comunque risultare superati dall'inammissibilità/tardività dell'azione proposta.
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