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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33011/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che, riformando la pronuncia di primo grado, aveva revocato la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. ma confermato le condanne per corruzione propria (art. 319 c.p.) e favoreggiamento (art. 378 c.p.) oltre alla confisca del profitto ex art. 322-ter c.p. Le censure principali erano: (i) travisamento dei fatti e errore sul periodo temporale relativo al deposito dell'informativa (art. 192, comma 3 c.p.p.), con la contestazione che la Corte avrebbe basato la ricostruzione dell'accordo corruttivo su una data errata; (ii) che, a seguito di una perdita dati del server nel gennaio 2021, le condotte del ricorrente sarebbero state solo millanteria e non avrebbero potuto concretamente alterare le indagini (mancanza dell'elemento materiale e soggettivo della corruzione); (iii) vizio nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché critica alla conferma di una pena superiore al minimo edittale nonostante la revoca della confisca c.d. "allargata".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte di Appello e la piena attendibilità delle dichiarazioni e delle registrazioni prodotte dall'imprenditore corruttore (Giuseppe Bellini) e degli elementi probatori rinvenuti nel computer del Costanzo. La Cassazione ha ritenuto che: l'accordo corruttivo era perfezionato e le alterazioni delle indagini erano state effettivamente attuate, anche se il pagamento è avvenuto successivamente; la tesi della millanteria è smentita dalle prove documentali e dalle operazioni compiute dall'imputato; l'argomento relativo al presunto ritardo nel deposito dell'informativa è marginale rispetto al complesso probatorio; la perdita di dati del server non esclude la responsabilità, dato che l'imputato deteneva copie utili e ha potuto ricostruire/occultare elementi rilevanti. È stato dunque confermato il giudizio di condanna per corruzione propria e favoreggiamento, la confisca del profitto ex art. 322-ter è mantenuta, mentre la precedente revoca della confisca ex art. 240-bis disposta in appello resta incisa dalla motivazione di ragionevolezza temporale. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 319 c.p. (corruzione propria)

    La Corte ha ritenuto integrato il reato quando è risultato l'accordo tra il pubblico ufficiale e il privato e la realizzazione di atti contrari ai doveri d'ufficio; ha inoltre precisato che il reato può considerarsi perfezionato anche se il pagamento del prezzo avviene dopo l'esecuzione dell'atto promesso (corruzione antecedente o susseguente).

  • art. 378 c.p. (favoreggiamento personale)

    La norma è stata applicata per le omissioni e le alterazioni poste in essere dall'imputato riguardo alla comunicazione e alla documentazione di elementi probatori (omessa allegazione di conversazioni e video, false annotazioni di servizio) che hanno condizionato l'informativa d'indagine.

  • art. 240-bis c.p. (confisca c.d. "allargata")

    La Corte d'appello aveva revocato questa confisca per ragioni di ragionevolezza temporale rispetto agli incrementi patrimoniali; la Cassazione non ha riformato tale valutazione, confermando che la confisca allargata può essere disapplicata se non ravvisabile un collegamento temporale adeguato con i reati contestati.

  • art. 322-ter c.p. (confisca del profitto)

    La confisca del profitto derivante dai reati è stata confermata in quanto l'imputato ha effettivamente percepito somme in relazione allo scambio corruttivo.

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Invocata dal ricorrente per contestare travisamento dei fatti in relazione alle date di deposito dell'informativa; la Corte ha ritenuto l'argomento privo di incidenza sul giudizio complessivo, avendo fondato la sentenza su molteplici e convergenti elementi probatori.

  • art. 133 c.p. (determinazione della pena)

    La Corte ha applicato correttamente i parametri di cui all'art. 133 per motivare il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura lieve- mente superiore al minimo edittale, richiamando gravità, modalità, dolo e valore della prestazione corruttiva.

  • art. 326, comma 3 c.p. (richiamato dalla difesa come riferimento alla millanteria)

    La difesa sosteneva che la condotta fosse al più riconducibile a millanteria; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero invece la reale capacità e volontà dell'imputato di alterare le indagini, escludendo che si trattasse di mera millanteria.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte ha richiamato la riforma normativa che limita la mera incensuratezza quale base automatica per il riconoscimento delle attenuanti generiche: la mancanza di precedenti non è più di per sé sufficiente per accordare la diminuente.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con L. 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamato in relazione alla modifica dell'art. 62-bis c.p. e alle conseguenze sul riconoscimento delle attenuanti generiche; conferma che la riforma ha reso più rigorosi i presupposti per la diminuente.

Massime di principio

  • In reati di corruzione, l'accordo corruttivo può ritenersi perfezionato anche se il pagamento avviene dopo che il pubblico ufficiale ha compiuto gli atti contrari ai doveri d'ufficio: la consumazione del reato si valuta sulla base dell'accordo e dell'esecuzione, non solo sul momento del pagamento.
  • La presenza di registrazioni, file digitali e documentazione interna può prevalere sulla versione difensiva: chi detiene o manipola dati d'indagine è esposto a pesanti conseguenze se emergono omissioni, false annotazioni o occultamenti documentali.
  • La perdita o il danneggiamento di dati informatici non esclude responsabilità se l'imputato poteva avere copie o altre fonti che gli permettevano di agire sull'istruttoria: va valutato chi aveva effettiva disponibilità dei dati.
  • Una contestazione formale su una data di deposito o su un ritardo procedurale ha rilevanza limitata se il complesso probatorio (intercettazioni, registrazioni, file rinvenuti) dimostra in modo convergente la condotta illecita.
  • La tesi difensiva che la condotta fosse solo "millanteria" richiede prova che l'agente fosse oggettivamente incapace di alterare le indagini; in assenza di tale prova, registrazioni e modifiche documentali smentiscono la millanteria.
  • Per il calcolo della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche, la giurisprudenza applica i parametri dell'art. 133 c.p.; la mera incensuratezza non basta più dopo la riforma dell'art. 62-bis a giustificare la diminuente.

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