Cassazione Penale, Sentenza n. 30738/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Perugia denunciando un'erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena. In particolare il ricorrente contesta che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto l'aggravante della "destrezza" (esclusa in primo grado), abbia poi sterilizzato l'aumento di pena operando un giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche e, nondimeno, abbia confermato la stessa pena inflitta dal Tribunale. Secondo il Procuratore Generale, una volta riconosciuta l'aggravante non era possibile mantenere la riduzione per le generiche come risultava nella sentenza di primo grado e la Corte d'appello avrebbe errato nel calcolo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che la sentenza di appello abbia legittimamente rideterminato la pena di base (indicando modalità e importi, es. pena base per il furto anni 1 ed euro 250, aumentata ai sensi dell'art.81 c.p.), operazione consentita quando l'appello del Pubblico Ministero è accolto. Inoltre la Corte ha osservato che, anche se si volesse criticare la motivazione in ordine alla dosimetria, il Procuratore Generale avrebbe dovuto proporre un motivo specifico di cassazione ai sensi dell'art.606 lett. e) c.p.p.; nel ricorso mancava tale prospettazione, limitandosi a denunciare un'erronea applicazione della legge. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D. L.vo n. 159/2011, art. 73, co. 3
Citato in relazione alla contestazione per la violazione del foglio di via obbligatorio (divieto di tornare in Terni); usato per inquadrare il reato relativo alla contravvenzione dell'ordine di allontanamento.
art. 69 c.p. (richiamato come art.69 cod. proc. pen. nella sentenza)
Riferimento al giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti: la Corte d'appello aveva ritenuto le attenuanti equivalenti all'aggravante della destrezza. La Cassazione ha però evidenziato che la sentenza di appello ha proceduto a una nuova dosimetria della pena invece di limitarsi a sterilizzare l'aggravante, operazione comunque consentita nell'ambito della riforma disposta in appello.
art. 81 c.p., comma finale
Richiamato dalla Corte d'appello per l'aumento della pena complessiva in caso di più fattispecie rilevanti; la sentenza indica che la pena base per il furto è stata poi aumentata ai sensi di tale norma per pervenire alla pena finale.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Norma processuale invocata dalla Corte di Cassazione per indicare il rimedio corretto: se il ricorrente vuole censurare la motivazione sulla dosimetria della pena deve proporre il vizio specifico di motivazione ai sensi di questa lettera; il Procuratore Generale non ha formulato tale motivo, limitandosi a un'asserita errata applicazione della legge.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero ottiene in appello il riconoscimento di un'aggravante, il giudice d'appello può rideterminare ex novo la pena di base; non è obbligato a limitarsi a operare una semplice compensazione tra aggravanti e attenuanti mantenendo immutata la pena di primo grado.
- La Corte di cassazione, quando la pena così determinata ricade nel range legale, può dichiarare inammissibile il ricorso che non formuli correttamente il motivo dedicato alla insufficiente o contraddittoria motivazione (art.606 lett. e) c.p.p.).
- Per censurare la dosimetria della pena in cassazione occorre invocare espressamente il vizio di motivazione (art.606 lett. e)); una mera denuncia di applicazione errata della legge senza il corretto inquadramento del vizio procedurale è insufficiente.
- Il giudice d'appello, accogliendo l'appello del PM, è chiamato a confrontarsi con l'intera contestazione originaria e può procedere a una nuova valutazione delle circostanze e della pena, purché motivi la nuova determinazione entro i limiti di legge.
- La semplice equivalenza tra aggravanti e attenuanti può neutralizzare gli effetti di ciascuna, ma il giudice deve chiarire come è avvenuto il bilanciamento oppure esplicitare la nuova dosimetria della pena; l'assenza di tale motivazione deve essere dedotta con il corretto mezzo impugnatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →