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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6968/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) errata applicazione degli artt. 56 e 628, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e mancata motivazione sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis; 2) mancanza e contraddittorietà della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) errata applicazione dell'art. 628, comma 2, cod. pen. per non aver valutato la "lieve entità" del fatto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'art. 131-bis cod. pen. e all'attenuante della lieve entità del fatto, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su tali punti. Ha invece rigettato il secondo motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In precedenza la Corte d'Appello aveva confermato la condanna (GIP Trib. Milano 6/6/2023) per il reato di cui agli artt. 56 e 628, comma 2, con pena di 10 mesi di reclusione (sospesa condizionalmente) e multa di euro 200,00.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina dell\'attempto: la fattispecie di tentativo è stata ritenuta applicabile e non esclude la valutazione, ai fini dell\'esimente o dell\'attenuante, della tenuità del fatto prevista dall\'art. 131-bis.

  • art. 628, comma 2, cod. pen.

    Raggruppamento normativo relativo al furto con strappo/rapina impropria: la Corte richiama la necessità di valutare la possibile rilevanza della lieve entità del fatto ex Corte Costituzionale n. 86/2024; l\'applicazione della norma deve tenere conto delle valutazioni di tenuità e delle circostanze concrete dell\'azione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte afferma che l\'esclusione o il riconoscimento di questa causa richiede una valutazione complessiva e motivata della fattispecie, che consideri valore dei beni, modalità esecutive, dinamica dell\'azione, intensità del dolo, comportamenti successivi, confessione, ecc.; la motivazione della Corte d\'Appello è stata ritenuta meramente apparente per non aver affrontato questi elementi.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 86/2024

    "dell\'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell\'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"

    La pronuncia costituzionale impone che, anche per il reato di cui all\'art. 628, comma 2, il giudice valuti la possibile applicazione della riduzione per lieve entità o comunque consideri la particolare tenuità delle condotte: comporta l\'obbligo di motivare esplicitamente il diniego di tale valutazione.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubadi)

    "una valutazione complessiva della fattispecie concreta che ... tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall\'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall\'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti"

    Principio guida per l\'applicazione dell\'art. 131-bis: la decisone richiama la necessità di un esame globale e motivato degli indicatori fattuali per valutare la tenuità e la non punibilità.

Massime di principio

  • Quando si invoca l\'art. 131-bis cod. pen. il giudice deve svolgere una valutazione complessiva e motivata della fattispecie: valore della refurtiva, modalità esecutive, dinamica, intensità del dolo, confessione e comportamenti successivi sono elementi qualificanti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione adeguata: la mera affermazione dell\'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti può essere sufficiente se adeguatamente argomentata, ma va distinta dalla valutazione della tenuità del fatto.
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, per i reati ricompresi nell\'ambito dell\'art. 628, comma 2, il giudice deve esaminare se ricorra la lieve entità del fatto e motivare l\'eventuale rigetto di tale valutazione.
  • Se la corte d\'appello non affronta elementi fattuali specifici sollevati dalla difesa (es. valore irrisorio della merce, immediata confessione, minima violenza), la decisione può essere annullata in relazione all\'art. 131-bis o alla lieve entità, con rinvio per nuovo esame.
  • In casi di reato tentato/contravvenuto con modesta rilevanza economica e limitata violenza, è essenziale che il giudice espliciti il confronto tra gli indicatori di gravità e quelli favorevoli alla non punibilità o alla diminuzione della pena.

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