Cassazione Penale, Sentenza n. 28084/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Hudorovich è stato condannato per il reato previsto dall'art. 617-bis c.p. per avere occultato e tenuto in auto un disturbatore di frequenze (jammer), attivato per ostacolare le comunicazioni radio/telefoniche tra la pattuglia della polizia e la centrale operativa, con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di pubblici ufficiali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di applicazione della norma e contraddittorietà della motivazione sostenendo che il jammer sarebbe stato finalizzato a impedire l'ascolto di comunicazioni all'interno della propria auto (e non a impedire comunicazioni tra terzi) e che la mera disponibilità del dispositivo, posto in libera vendita, non comprovava la sua effettiva capacità di disturbare senza una perizia; (2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocate solo con riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le valutazioni dei giudici di merito. Ha ritenuto che: (i) il delitto ex art. 617-bis c.p. si configura quando l'installazione è finalizzata a impedire o intercettare comunicazioni tra persone diverse dall'agente; nel caso concreto le annotazioni di polizia e la circostanza che le interferenze aumentavano all'avvicinarsi della vettura di servizio hanno legittimamente portato a concludere che il jammer fosse stato attivato per ostacolare le comunicazioni della pattuglia con la centrale; (ii) il reato è di pericolo e si consuma con la mera installazione/possesso finalizzato, anche se l'apparato non fosse stato sottoposto a perizia, dato il riscontro indiziario; (iii) la richiesta di attenuanti generiche era generica e basata soltanto sulla produzione di dichiarazioni predibattimentali, valutata come strategia difensiva; sono state valorizzate le modalità della condotta, la commissione del fatto durante l'espiazione di detenzione domiciliare e i precedenti penali, giustificando il diniego dell'attenuante. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 617-bis cod. pen.
installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni
reato di pericolo che si configura quando l'installazione è finalizzata a impedire o intercettare comunicazioni tra persone diverse dall'agente; si consuma con la sola installazione, anche se lo strumento non sia stato attivato
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
motivi di impugnazione relativi a inosservanza o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione
norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione; da essa si valutano ammissibilità e fondatezza dei motivi dedotti
art. 616 cod. proc. pen.
onere delle spese del procedimento e versamento somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
prevede che per i ricorsi dichiarati inammissibili il ricorrente possa essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende
art. 512 cod. proc. pen.
acquisizione di dichiarazioni predibattimentali
atti di cooperazione processuale che, se posti in essere come strategia difensiva e non accompagnati da elementi specifici, possono non essere considerati rilevanti ai fini del riconoscimento di attenuanti generiche
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti strettamente necessari per la motivazione
fissa i limiti di enunciazione dei motivi d'impugnazione utilizzabili in cassazione ai fini della motivazione della decisione
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità della parte in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; qui applicata per escludere colpa della parte ricorrente nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il reato previsto dall'art. 617-bis c.p. si configura quando l'installazione o il possesso dell'apparato è finalizzato a impedire o intercettare comunicazioni tra persone diverse dall'agente; la finalità è elemento cruciale.
- Si tratta di un reato di pericolo: la mera installazione o la detenzione con finalità impeditiva è sufficiente per la consumazione, senza necessità che il dispositivo sia stato oggettivamente oggetto di perizia o che abbia funzionato efficacemente.
- La prova dell'effettivo funzionamento o della finalità può fondarsi anche su indizi e testimonianze (es. aumento delle interferenze con l'avvicinarsi della vettura di controllo); assunzioni alternative non fondate su elementi probatori non sono idonee a rimuovere la condanna.
- La semplice disponibilità in commercio dell'apparato non esclude il reato se è provata la destinazione al fine illecito; al contrario, senza elementi che evidenzino l'intento di ostacolare comunicazioni altrui, la mera detenzione potrebbe non integrare il reato.
- Per ottenere le attenuanti generiche è necessario indicare elementi concreti che giustifichino la mitigazione (comportamento personale, circostanze attenuanti specifiche); richieste vaghe o fondate solo su atti processuali difensivi possono essere legittimamente respinte.
- In cassazione la rielaborazione puramente alternativa del materiale probatorio, priva di concreti elementi di novità o di illazioni supportate, non è sufficiente a superare le valutazioni dei giudici di merito.
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