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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28084/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Hudorovich è stato condannato per il reato previsto dall'art. 617-bis c.p. per avere occultato e tenuto in auto un disturbatore di frequenze (jammer), attivato per ostacolare le comunicazioni radio/telefoniche tra la pattuglia della polizia e la centrale operativa, con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di pubblici ufficiali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di applicazione della norma e contraddittorietà della motivazione sostenendo che il jammer sarebbe stato finalizzato a impedire l'ascolto di comunicazioni all'interno della propria auto (e non a impedire comunicazioni tra terzi) e che la mera disponibilità del dispositivo, posto in libera vendita, non comprovava la sua effettiva capacità di disturbare senza una perizia; (2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocate solo con riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le valutazioni dei giudici di merito. Ha ritenuto che: (i) il delitto ex art. 617-bis c.p. si configura quando l'installazione è finalizzata a impedire o intercettare comunicazioni tra persone diverse dall'agente; nel caso concreto le annotazioni di polizia e la circostanza che le interferenze aumentavano all'avvicinarsi della vettura di servizio hanno legittimamente portato a concludere che il jammer fosse stato attivato per ostacolare le comunicazioni della pattuglia con la centrale; (ii) il reato è di pericolo e si consuma con la mera installazione/possesso finalizzato, anche se l'apparato non fosse stato sottoposto a perizia, dato il riscontro indiziario; (iii) la richiesta di attenuanti generiche era generica e basata soltanto sulla produzione di dichiarazioni predibattimentali, valutata come strategia difensiva; sono state valorizzate le modalità della condotta, la commissione del fatto durante l'espiazione di detenzione domiciliare e i precedenti penali, giustificando il diniego dell'attenuante. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 617-bis cod. pen.

    installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni

    reato di pericolo che si configura quando l'installazione è finalizzata a impedire o intercettare comunicazioni tra persone diverse dall'agente; si consuma con la sola installazione, anche se lo strumento non sia stato attivato

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    motivi di impugnazione relativi a inosservanza o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione

    norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione; da essa si valutano ammissibilità e fondatezza dei motivi dedotti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    onere delle spese del procedimento e versamento somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

    prevede che per i ricorsi dichiarati inammissibili il ricorrente possa essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende

  • art. 512 cod. proc. pen.

    acquisizione di dichiarazioni predibattimentali

    atti di cooperazione processuale che, se posti in essere come strategia difensiva e non accompagnati da elementi specifici, possono non essere considerati rilevanti ai fini del riconoscimento di attenuanti generiche

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti strettamente necessari per la motivazione

    fissa i limiti di enunciazione dei motivi d'impugnazione utilizzabili in cassazione ai fini della motivazione della decisione

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità della parte in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; qui applicata per escludere colpa della parte ricorrente nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Il reato previsto dall'art. 617-bis c.p. si configura quando l'installazione o il possesso dell'apparato è finalizzato a impedire o intercettare comunicazioni tra persone diverse dall'agente; la finalità è elemento cruciale.
  • Si tratta di un reato di pericolo: la mera installazione o la detenzione con finalità impeditiva è sufficiente per la consumazione, senza necessità che il dispositivo sia stato oggettivamente oggetto di perizia o che abbia funzionato efficacemente.
  • La prova dell'effettivo funzionamento o della finalità può fondarsi anche su indizi e testimonianze (es. aumento delle interferenze con l'avvicinarsi della vettura di controllo); assunzioni alternative non fondate su elementi probatori non sono idonee a rimuovere la condanna.
  • La semplice disponibilità in commercio dell'apparato non esclude il reato se è provata la destinazione al fine illecito; al contrario, senza elementi che evidenzino l'intento di ostacolare comunicazioni altrui, la mera detenzione potrebbe non integrare il reato.
  • Per ottenere le attenuanti generiche è necessario indicare elementi concreti che giustifichino la mitigazione (comportamento personale, circostanze attenuanti specifiche); richieste vaghe o fondate solo su atti processuali difensivi possono essere legittimamente respinte.
  • In cassazione la rielaborazione puramente alternativa del materiale probatorio, priva di concreti elementi di novità o di illazioni supportate, non è sufficiente a superare le valutazioni dei giudici di merito.

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