Sentenza n. 559/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza n. 397/2025, emessa dal TAR per il Veneto nell’ambito del giudizio R.G. 119/2023, pubblicata in data 24.3.2025, non notificata; e per la declaratoria di nullità - della Scheda Valutativa n. d’ordine 18, relativa al periodo 1° settembre 2020 – 31 agosto 2021, a firma del Compilatore, Col. -OMISSIS-, già Comandante del Reggimento e del Revisore, Gen. -OMISSIS-, già Comandante della Brigata, redatta “ex novo in ottemperanza alla sentenza 397/2025 del T.A.R. per il Veneto di Venezia pubblicata il 24.03.2025 e determinazione di esecuzione n. M_D -OMISSIS- del Ministero della Difesa -D.G.P.M.- V Reparto documentazione, datata 03.06.2025”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova scheda valutativa caratteristica relativa al periodo 1° settembre 2020 – 31 agosto 2021, redatta in esecuzione della sentenza TAR Veneto n. 397/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiale militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, aveva ottenuto l'annullamento della precedente scheda valutativa, caratterizzata dalla qualifica finale "inferiore alla media", per carenza documentale e motivazionale a sostegno degli abbassamenti dei giudizi relativi ai singoli profili. In esecuzione della sentenza, l'amministrazione ha redatto una nuova scheda, elevando la qualifica finale a "nella media", ma mantenendo giudizi analitici fortemente negativi e privi di adeguato supporto documentale. Il ricorrente ha dedotto la nullità per violazione o elusione del giudicato, la violazione del d.lgs. 66/2010, del d.P.R. 90/2010, del d.P.R. 164/2008 e delle istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha inoltre lamentato la mancata osservanza della regola secondo cui i gravi giudizi negativi sulle qualità e sul rendimento devono essere motivati e, quando occorra, convalidati da specifiche sanzioni disciplinari o annotazioni riservate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente le censure. Ha accertato che l'amministrazione non aveva sostanzialmente eseguito la precedente sentenza: la modifica della sola qualifica finale, da "inferiore alla media" a "nella media", non aveva corretto i vizi riscontrati nei giudizi analitici, che costituiscono la base della valutazione complessiva. Le valutazioni negative dovevano essere ancorate a elementi documentali, soprattutto perché la precedente sentenza aveva rilevato la mancanza di atti comprovanti la condotta negativa attribuita all'ufficiale. Il giudice ha ritenuto illogica e contraddittoria la permanenza di giudizi negativi su gestione del personale, capacità di comando, motivazione, affidabilità, iniziativa e capacità relazionali, anche alla luce delle valutazioni molto più favorevoli contenute nelle schede precedenti e successive. L'ampia discrezionalità dell'amministrazione militare nella valutazione del personale non esclude il rispetto delle regole interne di documentazione e motivazione. La nuova scheda è stata pertanto dichiarata nulla per violazione ed elusione del giudicato. L'amministrazione è stata ordinata a redigere una nuova scheda entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega. L'amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice nell'accertare la mancata esecuzione del giudicato e impartire ordini all'amministrazione.
d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente quale normativa applicabile alla documentazione valutativa del personale militare; il testo non specifica ulteriormente la disposizione decisiva.
d.P.R. 90/2010
Richiamato dal ricorrente quale normativa regolamentare concernente il personale militare; il testo non specifica ulteriormente la disposizione decisiva.
d.P.R. 15 ottobre 2008 n. 164
Richiamato in relazione alle modifiche dei d.P.R. 213/2002 e 255/2006 e alle regole applicabili ai documenti caratteristici.
circolare del Ministero della Difesa n. 3357 del 25 novembre 2008
Gravi giudizi negativi sulle qualità e sul rendimento del militare devono essere motivati e convalidati, quando del caso, da specifiche sanzioni disciplinari acquisite al libretto personale o alla pratica personale riservata del giudicando.
Le valutazioni gravemente negative sulle qualità e sul rendimento devono essere sorrette da motivazione e, quando necessario, da specifici riscontri disciplinari o da annotazioni riservate; l'amministrazione deve rispettare tali regole anche nell'esercizio della propria discrezionalità valutativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'esecuzione di una sentenza che ha annullato una scheda valutativa militare per carenza documentale e motivazionale, l'amministrazione non può limitarsi a modificare formalmente il giudizio finale: deve emendare anche i giudizi analitici che ne costituiscono il presupposto e che siano stati colpiti dai vizi accertati nel giudicato.
- Le valutazioni negative contenute nei documenti caratteristici del personale militare devono essere ancorate a elementi documentali e fattuali verificabili; la discrezionalità tecnica o amministrativa dell'amministrazione non consente giudizi apodittici privi di riscontro.
- Quando le singole valutazioni analitiche risultano immotivatamente negative e incoerenti con la qualifica complessiva, con le precedenti o successive schede valutative e con la documentazione disponibile, la nuova scheda adottata in esecuzione del giudicato può essere dichiarata nulla per violazione o elusione dello stesso.
- Le regole interne dell'amministrazione militare che impongono la motivazione e, quando necessario, la convalida dei gravi giudizi negativi mediante sanzioni disciplinari o annotazioni riservate costituiscono vincoli per i compilatori dei documenti caratteristici.
- In sede di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione sostanziale del giudicato, il giudice può dichiarare nullo l'atto adottato dall'amministrazione, ordinare la riedizione del potere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza.
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