Cassazione Civile, Ordinanza n. 32108/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, presentata da contribuenti residenti in un Comune della Regione Sicilia colpito dal sisma del 1990, ai sensi dell’art. 37, comma secondo, e dell’art. 38, comma quarto, del d.P.R. n. 602 del 1973. Dopo che il merito aveva riconosciuto il diritto al rimborso e, in sede di appello, la CTR aveva confermato la spettanza delle somme, i contribuenti agirono in ottemperanza per ottenere il pagamento integrale del residuo, deducendo che l’Agenzia avesse versato solo una parte di quanto dovuto. La CTR, in sede di ottemperanza, accolse la domanda dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del D.L. n. 162 del 2019, del provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017, dell’art. 111 Cost. e degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 546 del 1992. L’Ufficio sosteneva che il giudice dell’ottemperanza avesse errato nel ritenere non applicabile la disciplina sopravvenuta sulla falcidia del 50% e nel porre a carico dell’Amministrazione la prova dell’incapienza dei fondi, mentre avrebbe dovuto applicare la normativa vigente in fase esecutiva e verificare le modalità di attuazione del rimborso in base alla disponibilità delle risorse stanziate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo a rimborsi fiscali per eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati dalla normativa speciale e, se i fondi sono incapienti, attivare le procedure di contabilità pubblica necessarie per eseguire integralmente il giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Ha escluso che dalla disciplina possa desumersi una falcidia dei diritti patrimoniali già accertati giudizialmente. Poiché la CTR non aveva fatto corretta applicazione di tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 37, comma secondo, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato quale base dell’istanza di rimborso delle imposte versate.
art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato quale base dell’istanza di rimborso delle imposte versate.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Norma speciale sui rimborsi fiscali per eventi calamitosi; deve essere applicata nella fase esecutiva dell’ottemperanza secondo la disciplina vigente e la disponibilità dei fondi stanziati.
art. 16-octies, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
Modifica la disciplina del rimborso; è applicabile ai giudizi di ottemperanza pendenti dopo la sua entrata in vigore.
art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8
Ulteriore modifica della disciplina speciale dei rimborsi; rileva nella fase di esecuzione del giudicato.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017
Atto attuativo della disciplina speciale richiamata in tema di rimborso e pagamento.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso in combinato disposto con la disciplina processuale tributaria.
art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai poteri del giudice dell’ottemperanza.
art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario; il giudice deve adottare i provvedimenti specifici necessari all’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice deve dare attuazione integrale al giudicato e, quando la legge prevede un fondo speciale per il rimborso, deve verificare la capienza di tali risorse e modulare i provvedimenti esecutivi conseguenti.
- Se la disciplina sopravvenuta interviene nella fase esecutiva del rimborso, essa si applica al giudizio di ottemperanza pendente, purché la controversia sia ancora in corso dopo la sua entrata in vigore.
- L’eventuale incapienza dei fondi non legittima una riduzione sostanziale del diritto patrimoniale già accertato in sentenza, ma impone l’attivazione delle procedure di contabilità pubblica necessarie per soddisfare integralmente il credito.
- Nel processo di ottemperanza il giudice deve determinare il quomodo dell’esecuzione, adottando i provvedimenti specifici indispensabili, anche mediante nomina di un commissario ad acta, quando ciò sia necessario per l’effettività del giudicato.
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