Cassazione Civile, Ordinanza n. 36276/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La società committente aveva convenuto l'appaltatore chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di un contratto di appalto stipulato per la costruzione di un capannone con relativi uffici, assumendo che infiltrazioni d'acqua fossero state causate dalla difettosa esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova della responsabilità dell'appaltatore. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio circa la cattiva posa della guaina bituminosa; con il secondo ha denunciato vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando una non corretta ricostruzione delle testimonianze e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalle quali, a suo dire, sarebbe dovuta emergere la responsabilità dell'appaltatore per l'omessa impermeabilizzazione dell'opera.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto valida la procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso, applicando il principio delle Sezioni Unite sulla specialità della procura per il giudizio di cassazione. Ha poi dichiarato il ricorso inammissibile: in primo luogo per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso era privo di un'esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a consentire la comprensione della controversia, dello svolgimento dei gradi di merito e delle ragioni della decisione impugnata; in secondo luogo perché i motivi erano non pertinenti ai vizi denunciati e si risolvevano in una critica di merito alla valutazione delle prove compiuta dalla Corte d'appello. La censura ex art. 2697 c.c. non individuava un vero errore di riparto dell'onere della prova, ma contestava l'apprezzamento del materiale probatorio; la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma mirava a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
riforma disposta dalla legge n. 141 del 1997
La specialità della procura per cassazione non dipende dal contenuto dell'atto ma anche dalla sua collocazione topografica; la procura su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso è valida se non vi sono elementi evidenti di non riferibilità al giudizio di cassazione.
art. 365 c.p.c.
Il requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione è integrato dalla procura materialmente congiunta all'atto, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
art. 1367 c.c.
Nei casi dubbi, la procura va interpretata in senso conservativo, attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di produrre effetti.
art. 159 c.p.c.
Richiamato in funzione del principio di conservazione dell'atto processuale e della procura.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
L'atto di ricorso deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa sufficientemente intelligibile da consentire alla Corte di comprendere origine, oggetto della controversia, svolgimento del processo e posizioni delle parti; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 2697 c.c.
La censura di violazione dell'onere della prova è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella tenuta a provarlo; non è deducibile per contestare l'apprezzamento delle prove o l'accertamento del fatto non provato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la mera insufficienza, illogicità o erroneità della motivazione né la richiesta di una diversa ricostruzione del merito.
art. 374 c.p.c.
Richiamato incidentalmente con riferimento alla rimessione alle Sezioni Unite della questione sull'ammissibilità del vizio di travisamento della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la specialità della procura può risultare anche dalla sua collocazione materiale su foglio separato ma congiunto all'atto, salvo che emerga in modo evidente la sua non riferibilità al giudizio di legittimità; in caso di dubbio opera un'interpretazione conservativa dell'atto.
- L'inammissibilità per difetto di esposizione sommaria dei fatti ricorre quando il ricorso non consente, da solo, di comprendere origine della controversia, svolgimento dei gradi di merito e contenuto della decisione impugnata.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito o erroneamente ripartito l'onere probatorio; non è deducibile per contestare la valutazione delle prove o la conclusione di non provata sussistenza del fatto costitutivo.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio o per censurare l'asserita illogicità della motivazione.
- La deduzione di travisamento della prova non è ammissibile quando la censura mira, in realtà, a contestare il complessivo apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
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