Sentenza del 05/10/2021 n. 1203 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni 2010 e 2011 emessi dopo accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72). L'Ufficio contestava la deducibilità di costi per fatture ritenute oggettivamente inesistenti (fornitori XY srl e XZ scarl per €303.750) e l'indetraibilità/indebita detrazione IVA su acquisti di macchinari/attrezzature per imponibile complessivo di €343.000 oltre IVA €68.600. La società ha eccepito, in via preliminare, l'illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento connesso alla trasmissione della "notizia criminis" alla Procura, e nel merito ha contestato la fondatezza dei rilievi.
La decisione
L'appello è stato respinto. Sul piano procedurale il Collegio ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini per l'anno 2010 perché la denuncia penale è stata trasmessa alla Procura il 10.11.2015, entro il termine ordinario, alla luce della modifica introdotta dal D.Lgs. n.128/2015; pertanto l'accertamento poteva beneficiare del termine raddoppiato. Sul merito il Collegio ha confermato la ricostruzione dell'Ufficio: le indagini della Guardia di Finanza hanno dimostrato incongruenze nell'attività e nelle capacità operative dei fornitori (XY e XZ), l'assenza di data certa nei contratti, movimenti bancari riconducibili a prelievi immediati e restituzioni operati dall'amministratore e coniuge trattenendo l'IVA, e l'assenza di struttura/forza lavoro dichiarata per XZ. Tali elementi hanno formato indizi con i requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a giustificare la disconoscimento dei costi e la riqualificazione come operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti. Spese di giudizio a carico della soccombente quantificate in €10.492,60.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39 comma 1 lettera d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo: la motivazione dell'Ufficio è fondata sull'uso di questa disciplina per rideterminare il reddito sulla base di indici e presunzioni ragionevoli.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54 comma 5
Usata per contestare l'annotazione dell'imposta indiretta connessa ad operazioni inesistenti; legittima la rettifica dell'IVA detratta quando l'operazione è fittizia.
D.P.R. n. 917/1986, art. 109 comma 1
Richiama il requisito della certezza della spesa per la deducibilità: i costi devono essere certi e documentati; l'assenza di elementi probatori ha portato alla loro indeducibilità.
D.P.R. n. 600/1973 art. 43 comma 3 e D.P.R. n. 633/1972 art. 57 comma 3
Norme sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di notitia criminis: il Collegio ha ritenuto applicabile il raddoppio perché la notizia era stata trasmessa nei termini ordinari alla luce della novella.
D.Lgs. n. 128/2015, art. 2 commi 1-2
Ha modificato il termine ordinario e regolato le condizioni per il raddoppio dei termini; la trasmissione della denuncia entro il termine ordinario rende valido il raddoppio per i periodi antecedenti il 2016.
D.L. n. 50/2017, art. 11
Riferimento alla definizione delle liti fiscali: la società ha aderito per l'annualità 2011, ma ciò non ha inciso sulla valutazione dell'annualità 2010 oggetto del giudizio.
Massime di principio
- La segnalazione/denuncia penale trasmessa alla Procura entro il termine ordinario rende legittimo il raddoppio dei termini di accertamento, secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. n.128/2015.
- Per disconoscere costi e detrazioni IVA l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi indiziari con i requisiti di gravità, precisione e concordanza (es. indagini di polizia giudiziaria, riscontri bancari, incoerenza dell'attività del fornitore).
- La mera esibizione di fatture non è sufficiente: è necessario verificare la concreta operatività e capacità del fornitore (dotazioni, personale, modalità operative); l'assenza di tali requisiti può far ritenere l'operazione oggettivamente inesistente.
- I movimenti bancari anomali (bonifici dell'acquirente che vengono subito prelevati o restituiti dall'amministratore/parti correlate trattenendo l'IVA) costituiscono indizi forti di meccanismi fraudolenti e giustificano la disconoscimento delle detrazioni/deduzioni.
- Il cessionario è tenuto a un minimo di diligenza nella scelta del fornitore: la mancata verifica dei requisiti del cedente può limitare le possibilità di opporre resistenza a contestazioni fondate su elementi indiziari.
- La definizione di liti fiscali per un anno non impedisce l'accertamento o la contestazione di altri periodi d'imposta fondati su elementi specifici e diversi.
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