Sentenza n. 2192/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva liquidato in euro 500,00, oltre accessori, le spese del giudizio di primo grado relativo all’esecuzione del giudicato sull’attribuzione della carta elettronica
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante aveva promosso davanti al TAR Liguria un giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice civile che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il TAR aveva accolto la domanda e liquidato le spese processuali in euro 500,00 oltre accessori, tenendo conto del carattere seriale e della natura della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’appello è stato proposto esclusivamente contro il capo relativo alle spese, deducendo che la somma liquidata fosse inferiore ai parametri tariffari minimi previsti dalla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Richiamando numerosi precedenti della Sezione su controversie analoghe e l’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., ha ritenuto congrua la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado nella somma di euro 800,00, oltre accessori di legge, oltre alla rifusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato, secondo il principio di soccombenza, al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del medesimo difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.
Consente una motivazione sintetica mediante il richiamo a precedenti conformi; il Collegio lo ha applicato rinviando a precedenti della Sezione su casi analoghi.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Prevede la carta elettronica attribuita al personale docente; la controversia di primo grado riguardava l’esecuzione del giudicato civile relativo a tale attribuzione.
decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, Tabella n. 21 dell’Allegato 1
Parametri tariffari richiamati dall’appellante per contestare la liquidazione delle spese effettuata dal TAR; il Consiglio di Stato ha rideterminato le spese del primo grado in euro 800,00.
Massime di principio
- Quando l’appello investe esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese processuali, il giudice di appello deve limitare la propria cognizione a tale statuizione, lasciando ferma la decisione sulla domanda principale.
- In un giudizio di ottemperanza relativo all’attribuzione della carta elettronica prevista per il personale docente, la natura seriale della controversia non giustifica una liquidazione delle spese in misura inadeguata rispetto ai parametri applicabili; la somma deve essere rideterminata secondo una valutazione equa e conforme ai parametri tariffari richiamati.
- Nel grado di appello avente ad oggetto soltanto la liquidazione delle spese del primo grado, il valore della controversia ai fini della regolazione delle spese d’appello è costituito dall’importo delle spese legali oggetto di contestazione.
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