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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20774/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per un reato punito dagli artt. 424 e 61 n. 1 c.p., rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. In cassazione il ricorrente deduceva, da un lato, la mancata applicazione della messa alla prova, sostenendo che la decisione non avesse correttamente valutato i presupposti per concedere il beneficio; dall'altro, lamentava la carenza di motivazione sulla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. La parte civile aveva depositato conclusioni e nota spese oltre il termine rilevante per il giudizio camerale di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo sulla messa alla prova non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso il beneficio non solo per l'incongruità dell'offerta risarcitoria, ma anche per ulteriori profili di insussistenza dei requisiti di meritevolezza dell'imputato, non specificamente censurati. Ha inoltre reputato generico il motivo relativo all'aggravante dell'art. 61 n. 1 c.p., poiché la Corte di appello aveva già spiegato in modo compiuto la sussistenza di un movente di astio e vendetta e di un atteggiamento ostinato e spregevole. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha invece escluso la liquidazione delle spese alla parte civile, perché la sua richiesta era stata depositata tardivamente nel procedimento camerale di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 424 c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi al vaglio di ammissibilità dei motivi di ricorso.

  • art. 61 n. 1 c.p.

    Circostanza aggravante contestata; la Corte ritiene generico il motivo di ricorso perché la motivazione di merito aveva già illustrato le ragioni del movente esecrabile e dell'astio/vendetta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    Nel giudizio camerale di cassazione, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se inserita in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio della decisione impugnata e trascura una parte decisiva della motivazione di merito.
  • La richiesta di applicazione della messa alla prova non può essere accolta se la sentenza di merito ha escluso il beneficio sulla base di plurimi profili di mancanza di meritevolezza e il ricorrente non li censura in modo puntuale.
  • La doglianza contro una circostanza aggravante è generica quando si limita a contestare apoditticamente la motivazione, senza misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito per ritenere il movente aggravante.
  • Nel procedimento camerale di cassazione, la domanda della parte civile di liquidazione delle spese è inammissibile se proposta tardivamente rispetto al termine previsto per il deposito delle memorie.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiMessa alla provaNullità processuale

Testo integrale

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