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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36544/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza volta a ottenere il riconoscimento, quale pena espiata sine titulo, del periodo di 1 anno e 10 mesi di reclusione e di 4.832,00 euro di multa, da computarsi sulla pena indicata nell'ordine di esecuzione del 18/12/2022, con conseguente liberazione. In subordine aveva chiesto il riconoscimento della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, c.p.p. La censura principale dedotta in Cassazione era che, in presenza di una riduzione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p., si dovesse applicare la fungibilità e imputare alla pena in corso la quota di pena già scontata anteriormente, ovvero che la interpretazione restrittiva di art. 657, comma 4, c.p.p. fosse irragionevole e contrastante con gli artt. 25 e 27 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso; ha confermato che l'art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce il computo di periodi di custodia cautelare o pena espiata per reato diverso se tali periodi sono anteriori alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Ha richiamato consolidata giurisprudenza di legittimità e le pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 198/2014 e ordinanza n. 117/2017) che hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità della norma. Ha inoltre osservato che, quando occorra valutare la fungibilità tra carcerazioni relative a reati riconosciuti in continuazione, il reato continuato va in concreto “scisso” nelle violazioni componenti per individuare le parti commesse prima della detenzione senza titolo e determinare eventuale aliquota di aumento; non è possibile imputare automaticamente a pena successiva la differenza di pena derivante dal riconoscimento della continuazione quando l'espiazione è avvenuta anteriormente al reato. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Limita il computo della custodia cautelare o della pena espiata a favore dell'imputato soltanto se tali periodi sono successivi alla commissione del reato per cui si determina la pena da eseguire; impedisce che la pena preceda il reato.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina la continuazione; il riconoscimento della continuazione può determinare una pena complessiva inferiore, ma tale differenza non è automaticamente imputabile a periodi di detenzione già scontati anteriormente al reato successivo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norma citata come fondamento delle doglianze in cassazione (motivazione dei vizi di diritto denunciati).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

  • Costituzione, artt. 25, comma 2 e 27, comma 3

    Richiamati dal ricorrente come presunti parametri violati (irragionevolezza e violazione di principi di colpa e rieducazione); la Corte ha ritenuto che l'interpretazione e applicazione di art. 657 c.p.p. non contrastano con tali precetti, anche per i precedenti interventi della Corte costituzionale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 198 del 2014

    Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, c.p.p., ritenendo giustificato lo sbarramento temporale per evitare che la fungibilità diventi incentivo a commettere reati e perché la pena deve seguire il reato.

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 117 del 2017

    Ha dichiarato manifesta infondatezza di questioni analoghe sollevate contro gli artt. 657, comma 4, e 671 c.p.p. e l'art. 81, secondo comma, c.p.; conferma la non fondatezza delle censure costituzionali.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, Micheletti; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo)

    Consolidato orientamento della Cassazione che considera legittimo il divieto di computare periodi di detenzione antecedenti alla commissione del reato per cui si esegue la pena e che delimita la possibilità di fungibilità mediante scissione del reato continuato nelle violazioni componenti.

Massime di principio

  • L'art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce di contabilizzare come "pena già scontata" periodi di detenzione o pena espiata che sono anteriori alla commissione del reato per cui si esegue la pena: la pena non può precedere il reato.
  • Il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. e la conseguente riduzione della pena non comportano automaticamente che la differenza venga imputata a periodi di detenzione già passati: occorre, per la fungibilità, individuare le violazioni componenti e la loro cronologia per calcolare eventuali aliquote imputabili.
  • Per ottenere l'applicazione della fungibilità in esecuzione è necessario dimostrare la sequenza temporale delle condotte e chiedere la scissione del reato continuato per identificare la parte di pena riferibile a fatti commessi prima della detenzione senza titolo.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sull'art. 657, comma 4, c.p.p. sono state già esaminate dalla Corte costituzionale, che le ha respinte: in casi analoghi è poco probabile ottenere esito favorevole con censure costituzionali.
  • In caso di esito negativo in sede esecutiva, il rigetto del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

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