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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29807/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il GIP aveva revocato il beneficio in ragione di una successiva sentenza di applicazione di pena non sospesa (sentenza irrevocabile il 05/06/2009) e aveva escluso la prescrizione della pena ritenendo il ricorrente recidivo e richiamando precedenti condanne complessive oltre due anni. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 173, comma 1, c.p., sostenendo che il termine di prescrizione doveva decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituiva presupposto della revoca (05/06/2009) e che il termine previsto per i recidivi era pertanto già decorso; 2) violazione dell'art. 168, comma 3, c.p.p., contestando che il GIP non aveva verificato se il giudice della cognizione fosse a conoscenza delle precedenti condanne e non aveva acquisito, se necessario, il fascicolo della cognizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile per il verificarsi delle condizioni di revoca della sospensione condizionale, decorre dalla data di irrevocabilità della decisione che accerta la causa di revoca (e non dalla data del provvedimento di revoca adottato dal giudice dell'esecuzione). Richiamando le Sezioni Unite (Maiorella) e la giurisprudenza successiva, ha precisato che la revoca del giudice dell'esecuzione ha carattere dichiarativo quando si tratta di revoca dovuta ex lege, e quindi il termine di prescrizione era già corso integralmente dalla data di irrevocabilità (05/06/2009). Quanto alla censura relativa alle precedenti condanne, la Corte ha osservato che, se il beneficio non poteva essere concesso dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione avrebbe comunque potuto e dovuto revocarlo fin dalla data di irrevocabilità, con la conseguenza che il termine di estinzione per prescrizione risultava già maturato. Per questi motivi l'ordinanza è annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, cod. pen.

    Il termine di prescrizione della pena, nella fattispecie di revoca della sospensione condizionale, decorre dalla data di irrevocabilità della decisione che accerta la causa di revoca (non dalla data del provvedimento di revoca del giudice dell'esecuzione).

  • art. 168, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in riferimento all'obbligo del giudice dell'esecuzione di verificare la conoscenza da parte del giudice della cognizione delle precedenti condanne; la Corte rileva che, se il beneficio non poteva essere concesso, la revoca è dovuta e la decorrenza della prescrizione parte dalla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio.

  • art. 164, comma 2, cod. pen.

    Norma che vieta la concessione del beneficio quando l'imputato ha già riportato condanne a pena detentiva complessivamente superiori a due anni; la Corte osserva che, se il giudice della cognizione non avrebbe potuto concedere il beneficio per tale motivo, il giudice dell'esecuzione poteva revocarlo d'ufficio e con efficacia dalla data di irrevocabilità.

  • art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma relativa a diversa fattispecie (concessione ripetuta del beneficio in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.); la Corte la menziona per distinguere i casi e sottolineare che la disciplina citata non si applica automaticamente alla fattispecie in esame.

  • Sezioni Unite, "Maiorella" (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015)

    Principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui, anche in caso di revoca di benefici (es. indulto), la decorrenza del termine di prescrizione della pena si identifica con la data di irrevocabilità della decisione che accerta la causa di revoca; il provvedimento del giudice dell'esecuzione ha natura dichiarativa quando la revoca è dovuta ex lege.

  • Cassazione, Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020 (Francavilla)

    Giurisprudenza successiva che conferma il principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della decisione di accertamento della causa di revoca e non dalla data del provvedimento di revoca del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione della pena suscettibile di eseguibilità in ragione di una causa di revoca della sospensione condizionale decorre dalla data di irrevocabilità della decisione che accerta la causa di revoca (es.: sentenza passata in giudicato che impone la revoca), non dalla data del provvedimento esecutivo che dichiara la revoca.
  • Quando la revoca della sospensione condizionale è dovuta ex lege (ossia il giudice dell'esecuzione non esercita discrezionalità), il provvedimento di revoca ha natura dichiarativa e non interrompe o modifica il decorso della prescrizione rispetto alla data di irrevocabilità dell'atto che ha determinato la revoca.
  • Se il beneficio non poteva essere legittimamente concesso dal giudice della cognizione (per precedenti condanne che escludono la concessione), il giudice dell'esecuzione può e deve revocarne gli effetti fin dalla data di irrevocabilità della sentenza che lo prevedeva; di conseguenza occorre valutare la decorrenza della prescrizione da quella data.
  • In ricorsi per revoca del beneficio è opportuno verificare (e se necessario acquisire) il fascicolo della cognizione per accertare se il giudice della cognizione fosse a conoscenza delle precedenti condanne; la mancata acquisizione può incidere sulla motivazione, ma non pregiudica il principio di decorrenza della prescrizione dalla irrevocabilità della sentenza che determina la revoca.
  • Nelle valutazioni difensive occorre sempre calcolare la prescrizione partendo dalla data di irrevocabilità della decisione accertativa della causa di revoca; se tale data è anteriore al termine prescrizionale (anche quello aumentato per recidiva), può essere invocata l'estinzione della pena per prescrizione.

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