Sentenza n. 324/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento in parte qua, della deliberazione di C.C. del Comune di Castione della Presolana n. 5 del 18 febbraio 2022, pubblicata sul BURL il 22 giugno 2022, avente ad oggetto “Nuovo Documento di Piano, variante generale al Piano dei Servizi, al Piano delle Regole, alla componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. - esame osservazioni e controdeduzioni - approvazione definitiva”, laddove ha introdotto la previsione di un parcheggio pubblico in corrispondenza dell'area dei ricorrenti; di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso e, in particolare, della deliberazione di C.C. del Comune di Castione della Presolana n. 15 del 29 giugno 2021, di adozione della variante generale al PGT.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione definitiva della variante generale al PGT, nella parte in cui ha modificato la destinazione dell’area dei ricorrenti da zona residenziale R2A a servizi-parcheggi, nonché deliberazione di adozione della variante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la variante generale al PGT lamentando, anzitutto, la lesione del legittimo affidamento derivante dal mantenimento della precedente destinazione residenziale dell’area. Hanno dedotto, inoltre, l’inadeguatezza dell’area a ospitare un parcheggio pubblico, sia per le ridotte dimensioni e la conformazione del lotto, idoneo secondo loro a ricavare al massimo tre posti auto, sia perché collocato all’interno di una zona pedonale. È stata denunciata la contraddittorietà e sproporzione della scelta, in ragione della presenza di altre aree di parcheggio nelle vicinanze e del mancato esame di una proposta alternativa dei proprietari, consistente nella realizzazione di un piccolo fabbricato e nella cessione gratuita al Comune di una porzione del terreno. I ricorrenti hanno poi dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che il richiamo all’interesse pubblico connesso alla possibile riqualificazione della zona del ponte e degli spazi pubblici circostanti fosse generico e che fosse insufficiente anche la motivazione secondo cui l’area sarebbe troppo stretta per la destinazione residenziale. Infine, hanno contestato la disciplina compensativa prevista dal PGT, ritenendola in violazione dell’art. 11 della l.r. Lombardia n. 12/2005: i diritti edificatori attribuiti all’area destinata a servizi sarebbero meramente teorici, per la mancata individuazione di effettive aree di atterraggio e dell’obbligo per altri ambiti di riceverli, con conseguente natura sostanzialmente espropriativa del vincolo e assenza di un adeguato indennizzo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al legittimo affidamento, ha rilevato che la previsione deriva da una variante generale concernente il complessivo riassetto del territorio comunale e che i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di precedenti atti puntuali, convenzioni o altri comportamenti dell’amministrazione idonei a fondare un affidamento qualificato alla conservazione della destinazione urbanistica. La tutela dell’affidamento non preclude quindi l’esercizio del potere di pianificazione. Le censure relative all’inidoneità dell’area sono state respinte in ragione dell’ampia discrezionalità pianificatoria: non è manifestamente irragionevole destinare a parcheggio anche un’area di piccole dimensioni, soprattutto in un contesto urbanizzato e turistico, né è aprioristicamente incompatibile la collocazione del parcheggio in una zona pedonale. È stata esclusa anche la contraddittorietà o sproporzione della scelta, poiché la disponibilità di altri parcheggi non rende manifestamente irragionevole la previsione di ulteriori stalli e l’accoglimento della proposta privata avrebbe potuto impedire l’utilizzazione dell’intera area in coerenza con gli obiettivi della variante. Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato respinto: il riferimento alla prossimità del ponte e alla possibile futura riqualificazione degli spazi pubblici costituisce motivazione non manifestamente irragionevole e sufficiente per un atto programmatorio, che non richiede la previa adozione degli atti attuativi. Il richiamo alla ristrettezza dell’area e alla sua minore attitudine residenziale ha funzione rafforzativa. Quanto ai motivi quinto e sesto, il TAR ha ritenuto che la disciplina delle NTA consenta il trasferimento dei diritti edificatori attribuiti alle aree destinate a servizi negli ambiti di trasformazione e nelle zone edificabili, senza che l’individuazione puntuale dell’area di atterraggio debba necessariamente essere contenuta nello strumento urbanistico generale. L’individuazione concreta potrà avvenire mediante un successivo procedimento amministrativo. Non sussistono pertanto né violazione dell’art. 11 della l.r. Lombardia n. 12/2005 né un vincolo sostanzialmente espropriativo privo di indennizzo. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11 l.r. Lombardia n. 12/2005
La disciplina regionale della perequazione e compensazione urbanistica non è violata quando lo strumento urbanistico prevede il trasferimento dei diritti edificatori delle aree destinate a servizi verso ambiti di trasformazione e zone edificabili, rinviando a un successivo procedimento l’individuazione concreta dell’area di atterraggio.
art. 21 NTA del Piano dei Servizi
Le aree classificate per servizi, escluse quelle comprese negli Ambiti di Trasformazione individuati dal Documento di Piano, hanno un diritto edificatorio pari a 0,10 mq di SL per ogni mq di area: tali diritti possono essere trasferiti negli Ambiti di Trasformazione e nelle zone edificabili, con le modalità specificate dall'articolo 2 delle NTA del Documento di Piano. Le aree di proprietà comunale o pubblica non hanno diritti edificatori da trasferire.
La disposizione attribuisce diritti edificatori alle aree private classificate per servizi e ne consente il trasferimento, senza richiedere che lo strumento generale individui immediatamente la specifica area di destinazione.
art. 2 NTA del Documento di Piano
I proprietari delle aree dove il Piano dei Servizi prevede la destinazione a servizi pubblici, con esclusione di quelle comprese entro gli Ambiti di Trasformazione, possono richiedere al Comune, in alternativa all'esproprio e/o alla cessione onerosa, di trasferire su altre aree i diritti edificatori nella misura stabilita dal Piano dei Servizi.
Il meccanismo compensativo consente, in alternativa all’esproprio o alla cessione onerosa, il trasferimento dei diritti edificatori su altre aree, con successiva individuazione dell’area di atterraggio e annotazione nel registro comunale dei diritti edificatori.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 24/1999
Le scelte urbanistiche generali non richiedono di regola una motivazione puntuale; una motivazione specifica è necessaria per scelte particolari quando sussista un affidamento qualificato del privato, senza che tale affidamento impedisca comunque l’esercizio del potere di pianificazione.
Massime di principio
- Le scelte contenute in una variante generale di pianificazione urbanistica non richiedono, di regola, una motivazione specifica e individualizzata oltre a quella ricavabile dai criteri tecnici e dagli obiettivi generali del piano.
- La motivazione puntuale di una scelta urbanistica è necessaria quando ricorrano circostanze specifiche, tra cui un affidamento qualificato del proprietario fondato su precedenti atti puntuali dell’amministrazione, convenzioni urbanistiche o situazioni analoghe; la mera preesistenza di una destinazione edificabile non basta a configurare tale affidamento.
- Nell’esercizio dell’ampia discrezionalità pianificatoria, l’amministrazione può destinare a parcheggio anche aree di dimensioni ridotte o collocate in zone pedonali, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole; l’utilità urbanistica dell’area non può essere esclusa aprioristicamente sulla base del numero limitato di posti auto realizzabili.
- La presenza di altri parcheggi nella medesima zona non rende di per sé manifestamente irragionevole la previsione di ulteriori aree di sosta, né impone all’amministrazione di accogliere proposte alternative del proprietario, quando la scelta pianificatoria persegua finalità pubbliche non palesemente illogiche.
- In un atto programmatorio è sufficiente una motivazione riferita alla potenziale utilità pubblica dell’area e agli obiettivi di riqualificazione urbana; non è necessario che siano già stati adottati gli atti attuativi del progetto cui la previsione di piano si collega.
- La disciplina compensativa urbanistica può attribuire diritti edificatori trasferibili senza individuare immediatamente nello strumento generale la specifica area di atterraggio, purché siano previsti criteri e ambiti di trasferimento concretamente utilizzabili e sia disciplinato il successivo procedimento di individuazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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