Cassazione Penale, Sentenza n. 35297/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso (art.416‑bis c.p., con aggravante di cui all'art.416‑bis, comma 1, e art.71 D.Lgs. 159/2011 - capo 1) e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.73 DPR 309/90 - capo 33). Il ricorrente contestava: 1) la carenza di gravità indiziaria e la mancata individualizzazione del suo ruolo rispetto alle prove (in particolare affermando che le intercettazioni e la dichiarazione del collaboratore Stefanutti Natale non lo collegavano in modo probante all'associazione, potendosi al più ravvisare favoreggiamento); 2) l'erronea applicazione dell'aggravante ex art.416‑bis, comma 1, con riferimento all'approvvigionamento di stupefacenti (sostenendo che l'operazione era condivisa solo con un coindagato e quindi non riconducibile all'associazione); 3) l'assenza di esigenze cautelari attuali e concrete, data l'interruzione delle condotte nel febbraio 2019.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria e la partecipazione stabile e funzionale del Masotti al clan "Martorano‑Stefanutti", valorizzando le intercettazioni ambientali e telefoniche (anche in raccordo con la testimonianza del collaboratore) come idonee a dimostrare il contributo concreto del ricorrente nella gestione del settore videopoker e nei rapporti con fornitori di stupefacenti. Sulla circostanza aggravante ex art.416‑bis, comma 1, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che la fase di approvvigionamento a Marano fosse finalizzata ad agevolare l'attività dell'associazione, desumibile anche dalla partecipazione alla riunione del 5 febbraio 2019. Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata ha motivato la loro attualità richiamando la vicinanza temporale dei fatti, la natura e la capacità di penetrazione e di organizzazione del sodalizio e la possibilità che i vertici continuino a impartire ordini anche se detenuti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
art.416‑bis, commi 1,2,3,4 e 5 cod. pen.
Il giudice ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente all'associazione di tipo mafioso attraverso l'accertamento di un ruolo stabile e funzionale (attività di controllo e contabilità del settore videopoker), non richiedendosi uno "status" ma un contributo dinamico e organico all'associazione.
circostanza aggravante art.416‑bis, comma 1
art.416bis, comma 1 (circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di associazione mafiosa)
La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite che attribuisce natura soggettiva a tale aggravante: può comunicarsi al concorrente che fosse consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe; nel caso, la partecipazione alla riunione e il coinvolgimento nell'approvvigionamento hanno consentito di ritenere sussistente tale finalità.
art. 71 D.Lgs. 159/2011
Norma richiamata quale aggravante/conseguenza normativa collegata all'articolazione della misura cautelare; utilizzata nel quadro della qualificazione delle condotte come connesse all'associazione mafiosa.
art. 73 DPR 309/1990
Norma sul traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che l'approvvigionamento di stupefacenti fosse finalizzato allo spaccio sul territorio potentino e all'agevolazione del sodalizio, giustificando l'inquadramento nel capo 33.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata implicitamente nel ragionamento: il giudice ha affermato che le intercettazioni non necessitano di riscontri individualizzanti ex art.192 per avere valore indiziario, potendo le captazioni stesse fondare la valutazione probatoria in combinazione con altri elementi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- Per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso non è necessario provare uno "status" formale: è sufficiente dimostrare un apporto stabile, continuativo e funzionale all'organizzazione (ruoli, compiti e rapporti con i vertici).
- Le intercettazioni ambientali e telefoniche, se contestualizzate e coerenti con altri elementi (es. dichiarazioni di collaboratori, comportamenti abituali), possono da sole integrare gravità indiziaria senza necessitare sempre di riscontri individualizzanti ex art.192 c.p.p.
- La circostanza aggravante di cui all'art.416‑bis, comma 1, ha natura soggettiva e può operare anche nei confronti di chi, pur non avendo l'obiettivo principale, fosse consapevole che la propria condotta agevolasse l'attività dell'associazione mafiosa.
- In tema di misure cautelari, il decorso del tempo non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari: il giudice valuta il contesto organizzativo del sodalizio, la persistenza di legami, la capacità dei vertici di impartire ordini e l'assenza di elementi concreti di dissociazione o allontanamento.
- In sede di Corte di Cassazione la censura indirizzata a una diversa valutazione delle prove sostanziali è inammissibile se non dimostra un vizio logico manifesto (quali travisamento della prova o contraddittorietà insanabile); non è consentita una rivalutazione del merito.
- La prova della partecipazione a operazioni di approvvigionamento di stupefacenti può integrare un elemento utile a qualificare la condotta come diretta ad agevolare l'associazione se è desumibile una finalità collettiva (es. utilizzo dei proventi per finanziare il sodalizio o gestione coordinata dello spaccio).
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