Cassazione Penale, Sentenza n. 29569/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per usura continuata (art. 81, comma 2, cod. pen. e art. 644, comma 5, n. 4, cod. pen.). Il ricorrente censura: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (richiesta di audizione di testi, in particolare Monchi, e di una perizia calligrafica per accertare la paternità di una scrittura privata); 2) errata valutazione del materiale probatorio, in particolare eccessiva dipendenza dalle dichiarazioni delle persone offese lette per le contestazioni ex art. 500 c.p.p.; 3) contraddittorietà della motivazione sul trattamento sanzionatorio, per un presunto travisamento circa precedenti penali dell'imputato; 4) errore nel riconoscimento della continuazione (la somma di €400 sarebbe pagamento di debito di terzi); 5) nuovi motivi in memoria: contestazione della qualificazione delle somme come interessi usurari sulla base di scritture private e marginalia su assegni; assenza della querela/denuncia nel fascicolo (difetto di condizione di procedibilità).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il rigetto della rinnovazione istruttoria in appello fosse esercizio di discrezionalità correttamente motivato, poiché gli atti consentivano una decisione e le dichiarazioni delle persone offese erano state confermate in dibattimento e corroborate da elementi documentali (annotazioni sulle matrici degli assegni, consequenzialità temporale, corrispondenza alle scadenze). La richiesta di perizia calligrafica è stata rigettata in quanto la Corte ha considerato i documenti preliminarmente inattendibili per mancanza di data, indicazione della controparte e inconsistenza della versione. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha ritenuto infondata la censura sui precedenti dell'imputato: il certificato prodotto dalla difesa era per uso amministrativo e non giustizia, mentre in fascicolo era presente certificato per fini di giustizia con le iscrizioni richiamate dalla Corte territoriale; il bilanciamento aggravanti/attenuanti è atto di merito insindacabile se motivato. I motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili per attinenza a questioni di fatto o per tardività e genericità. Richieste attenuanti tardive e generiche (art. 62 n.4) e contestazione sulla condizione di procedibilità sono state considerate petitum di merito o inammissibili. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 137/2020
Richiamo alle modalità di trattazione con contraddittorio scritto; indica che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la sua applicazione rimette al giudice di merito il potere discrezionale di valutare l'incompletezza dell'istruttoria e la necessità di integrazione probatoria.
art. 500, cod. proc. pen.
Norma sulle letture per le contestazioni delle dichiarazioni predibattimentali; la Corte ritiene possibili l'utilizzabilità di tali dichiarazioni se il teste le conferma in dibattimento e giustifica eventuali lacune mnemoniche.
art. 81 cpv. cod. pen.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Riguarda la continuazione tra più delitti; la Corte d'appello ha riconosciuto la continuazione come valutazione di fatto e la Cassazione non ha sindacato la ricostruzione.
art. 644, comma 5, n. 4, cod. pen.
art. 644, comma 5, n. 4, cod. pen.
Tipicizza l'usura aggravata; è il reato per cui l'imputato è stato condannato.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto legittimo il bilanciamento operato dal giudice di merito.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante per tenuità del danno; la richiesta tardiva e generica è stata respinta come petitum di merito e non ammissibile in Cassazione.
DPR n. 313/2002, artt. 21 e 24
art. 21 e art. 24 DPR n. 313/2002
Distinzione tra certificato rilasciato per uso di giustizia (art. 21) e certificato per uso amministrativo (art. 24); il primo contiene tutte le iscrizioni rilevanti per il processo penale, il secondo può omettere alcune voci, giustificando il disallineamento denunciato dalla difesa.
Massime di principio
- La decisione di rinnovare o meno l'istruttoria in appello è esercizio di discrezionalità del giudice di merito: in Cassazione è sindacabile solo l'assenza di motivazione o vizi logici; se il giudice spiega perché gli atti sono sufficienti, la censure falliscono.
- Le dichiarazioni predibattimentali lette per le contestazioni (art. 500 c.p.p.) possono essere utilizzate se il teste in dibattimento le conferma o giustifica le sue lacune mnemoniche; la loro valutazione attiene alla credibilità e richiede possibilmente elementi di riscontro.
- La richiesta di prove tecniche (es. perizia calligrafica) può essere rigettata quando il giudice ritiene preliminarmente inattendibile il documento o insufficiente il valore probatorio che se ne potrebbe ricavare; la paternità del documento è rilevante solo se il documento stesso ha valore probatorio.
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la valutazione dei precedenti sono questioni di merito: la Cassazione interviene solo se vi è palese illogicità o violazione di norme; è fondamentale presentare documentazione probatoria corretta (certificato per uso di giustizia) se si contesta l'esistenza di precedenti.
- Motivi nuovi che comportano reinterpretazioni dei fatti o sono proposti tardivamente sono frequentemente inammissibili in Cassazione; le censure devono essere fondate su questioni di diritto o su vizi motivazionali concreti.
- Attenzione alla tipologia di certificati: per contestare annotazioni nel casellario occorre acquisire il certificato per uso di giustizia (art. 21 DPR 313/2002), non quello per uso amministrativo, che può omettere iscrizioni rilevanti.
- La mancanza di querela/denuncia come condizione di procedibilità deve essere tempestivamente dedotta e verificata rispetto alla natura del reato (procedibile d'ufficio o a querela); eccezioni in Cassazione su questioni procedurali tardive sono spesso respinte.
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