Cassazione Penale, Ordinanza n. 03693/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per bancarotta impropria da operazioni dolose; uno dei due era inoltre condannato per bancarotta fraudolenta documentale. Il primo ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che non fosse decisivo stabilire se il dissesto derivasse da debiti erariali o da debiti verso privati, e ha denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quanto alla bancarotta documentale, assumendo che la condanna fosse intervenuta per una ipotesi diversa da quella contestata. Il secondo ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione del principio di correlazione perché condannato come concorrente esterno anziché come amministratore di fatto, e, dall'altro, ha contestato la dimostrazione del dolo concorsuale, ritenendo insufficiente la motivazione sulla consapevolezza delle operazioni dolose e del loro effetto sul dissesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi del primo ricorrente, affermando che, ai fini della bancarotta impropria da operazioni dolose, non interrompe il nesso causale né la preesistenza di una causa del dissesto né il fatto che la condotta abbia aggravato un dissesto già in atto; ha inoltre escluso la violazione del principio di correlazione per la bancarotta documentale, poiché l'imputazione comprendeva sia l'omessa tenuta dei libri obbligatori sia l'irregolare/incompleta tenuta dei registri IVA. Quanto al secondo ricorrente, ha escluso la violazione del principio di correlazione, perché la condanna come concorrente esterno non mutava il fatto contestato e non aveva impedito la difesa; ha inoltre reputato generiche le censure sul dolo concorsuale, rilevando che la motivazione di merito aveva logicamente valorizzato la sistematicità delle condotte e la prevedibilità del dissesto o del suo aggravamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.
Per la bancarotta impropria da operazioni dolose, il nesso causale con il fallimento non è escluso dalla preesistenza di altre cause del dissesto né dal fatto che la condotta abbia soltanto aggravato una situazione già compromessa.
art. 41 c.p.
Si applica la disciplina del concorso causale: la presenza di una causa preesistente del dissesto non interrompe il rapporto causale tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
La contestazione può comprendere sia l'ipotesi di bancarotta documentale specifica, per omessa tenuta dei libri obbligatori, sia quella generica, per irregolare o incompleta tenuta dei registri.
Massime di principio
- Ai fini della bancarotta impropria da operazioni dolose, il fallimento può essere causalmente collegato anche a condotte che abbiano determinato soltanto l'aggravamento di un dissesto già esistente, poiché il fallimento, in senso giuridico, resta distinto dal dissesto economico.
- La preesistenza di una causa efficiente del dissesto non esclude la responsabilità per la successiva operazione dolosa, dovendosi applicare il principio del concorso causale.
- Nel giudizio di correlazione tra accusa e sentenza non vi è mutamento del fatto quando la contestazione abbia già incluso tutte le modalità essenziali della condotta ritenuta in sentenza, anche se il giudice qualifichi la violazione in termini più specifici.
- Nel concorso esterno in bancarotta non è necessario che il contributo sia prestato con la volontà di danneggiare i creditori: è sufficiente la consapevolezza, o comunque la prevedibilità, che le operazioni possano determinare o aggravare il dissesto.
- Le censure di merito sul dolo sono inammissibili in cassazione quando si limitano a una mera contestazione del ragionamento probatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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