Sentenza n. 1369/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza numero -OMISSIS- del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 aprile 2025, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2020/2021 ed era stata condannata l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La sentenza era stata notificata il 29 aprile 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 1° agosto 2025. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva eseguito il titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, indicato nel ricorso come applicabile all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertata, anche alla luce della mancata contestazione dell'Amministrazione, l'inottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, provvedendo all'attribuzione della carta docente o del contributo alla formazione riconosciuto dal titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Il Commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative indicate in motivazione, senza compenso. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, poiché il Collegio non ha ritenuto sussistenti, in ragione dell'esiguità dell'importo, i relativi presupposti; il TAR ha tuttavia precisato che la penalità potrà essere disposta, su istanza della parte, in caso di persistente inottemperanza oltre i termini assegnati. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
È indicato quale termine dilatorio da rispettare prima di procedere all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale richiamato per la regolazione delle spese e per la distrazione in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato nella liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone di attribuire una prestazione determinata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta con il compito di adottare gli atti necessari all'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato dal ricorrente, unitamente alla documentazione del titolo esecutivo e del suo passaggio in giudicato, consente di ritenere provata l'inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando, in relazione all'esiguità dell'importo dovuto, il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti; essa può essere richiesta nuovamente in caso di perdurante inerzia oltre il termine assegnato per l'esecuzione.
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