Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16559/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202403326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva del V bando per l’accesso ai contratti di filiera e atti della relativa procedura, nonché, con motivi aggiunti, atti sullo scorrimento delle graduatorie e istruzioni operative della nuova misura

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, capofila di un’ATI e proponente di un programma di filiera, impugnava la graduatoria definitiva approvata il 15 novembre 2023, nella quale era collocata al 167° posto con 83,89 punti, mentre riteneva spettante un punteggio di 88,33; risultavano finanziabili i primi 39 programmi. Deduceva, in sintesi: l’illegittima esclusione dei programmi non immediatamente coperti dalle risorse dalla fase successiva, in contrasto con la disciplina dei contratti di filiera e con la possibilità di successivi scorrimenti; l’illegittimità dell’avviso nella parte in cui limitava la prosecuzione ai soli programmi finanziabili; errori e illogicità nella valutazione del proprio programma e di quelli concorrenti, con sottostima degli aspetti relativi a impatto sul mercato, filiera biologica, innovazione, sostenibilità e requisiti dei beneficiari; carenze nella nomina della Commissione, nella motivazione della scelta dei componenti e nella sua composizione; tempi di valutazione troppo ridotti e possibile violazione della collegialità; insufficienza dei punteggi numerici e genericità dei criteri dell’avviso; violazione dell’art. 12 l. 241/1990 per mancata o insufficiente predeterminazione dei criteri di concessione dei contributi; illegittimità della circolare del 27 settembre 2023 per alterazione della sequenza procedimentale e incompetenza del Direttore generale; difetti di motivazione quanto alla natura e ai presupposti della graduatoria definitiva; mancato svolgimento delle verifiche di ammissibilità e valutazione per tutti i programmi. Con motivi aggiunti impugnava anche gli atti del 2024 relativi allo scorrimento e le istruzioni operative I.S.M.E.A., contestando l’introduzione di regole procedurali difformi e l’incompetenza dell’Istituto. Nel corso del giudizio rinunciava ad alcune censure demolitorie e ai motivi aggiunti; dopo il riesame istruttorio disposto dal TAR e lo scorrimento della graduatoria, sottoscriveva con I.S.M.E.A. il Contratto di Filiera nell’aprile 2026, ottenendo il beneficio economico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito sulle singole censure. La sottoscrizione del Contratto di Filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico hanno integralmente soddisfatto, in via extragiudiziale, la pretesa sostanziale azionata; la ricorrente non avrebbe potuto conseguire un’ulteriore utilità concreta dall’annullamento degli atti impugnati. Spese compensate per la complessità delle questioni e il contegno processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ebbene, ai fini della pronuncia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite.

    La cessazione della materia del contendere richiede che l’amministrazione abbia soddisfatto integralmente e fuori dal processo la pretesa azionata e che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita richiesto, così da non avere più un’utilità concreta nella prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento extragiudiziale, per fatto dell’amministrazione, della pretesa azionata e il conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo da rendere oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.