Ordinanza n. 2924/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca del nulla osta rilasciato al ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti della revoca del nulla osta. La controversia richiede l'approfondimento, nel merito, della documentazione completa relativa al nulla osta originariamente rilasciato e poi revocato, inclusa la domanda di assunzione presentata dal datore di lavoro e gli esiti delle verifiche sulla capacità reddituale di quest'ultimo. Sul piano cautelare, l'appellante ha dedotto e documentato l'assenza di profili di pericolosità sociale, lo svolgimento attuale di attività lavorativa in forza di un regolare contratto subordinato a tempo determinato e la disponibilità di un domicilio in Italia mediante dichiarazione di ospitalità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto necessario che il giudice di prime cure approfondisse nel merito la legittimità della revoca, previa acquisizione istruttoria della documentazione completa relativa al nulla osta, alla domanda di assunzione e alle verifiche sulla capacità reddituale del datore di lavoro. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato l'assenza di pericolosità sociale, l'attività lavorativa regolare e il domicilio in Italia, accordando prevalenza all'interesse dello straniero nel bilanciamento con gli interessi contrapposti. Ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e ha compensato le spese del doppio grado.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
È richiamato per disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR dopo l'accoglimento della tutela cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando la legittimità della revoca di un nulla osta richiede l'esame della documentazione completa relativa al rilascio, alla domanda di assunzione e alle verifiche sulla capacità reddituale del datore di lavoro, il giudice può riformare il diniego cautelare e disporre l'approfondimento istruttorio nel merito.
- Ai fini del periculum in mora relativo alla posizione di uno straniero, assumono rilievo l'assenza di profili di pericolosità sociale, lo svolgimento documentato di un'attività lavorativa regolare e la disponibilità di un domicilio in Italia.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse dello straniero può prevalere nelle more della decisione di merito quando la posizione personale è priva di profili di pericolosità sociale ed è sostenuta da un rapporto di lavoro regolare e da una stabile ospitalità in Italia.
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