Ordinanza n. 104/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dei nulla osta al lavoro concessi ai lavoratori stranieri della società ricorrente, inizialmente disposta con provvedimenti del 31 ottobre 2025 e poi con sei provvedimenti definitivi del 9 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo, i provvedimenti del 31 ottobre 2025 con i quali la Prefettura di Piacenza aveva disposto la revoca dei nulla osta concessi ai suoi lavoratori stranieri. Con motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2026 ha impugnato sei ulteriori provvedimenti del 9 marzo 2026, recanti la revoca definitiva dei nulla osta. Nel testo dell'ordinanza non sono specificati i singoli vizi di legittimità dedotti; la società ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, sostenendo implicitamente l'illegittimità delle revoche e il pregiudizio derivante dalla loro esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la controversia presentasse questioni meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito, senza anticipare una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi. Ha tuttavia ravvisato un danno grave e irreparabile derivante, medio tempore, dall'esecuzione dei sei provvedimenti definitivi impugnati con i motivi aggiunti. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso i sei provvedimenti del 9 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare previsto dal codice del processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la controversia presenta questioni che richiedono un adeguato approfondimento nella fase di merito, il giudice può adottare una misura provvisoria senza definire anticipatamente la fondatezza dei motivi di ricorso.
- La sospensione cautelare presuppone la ravvisata sussistenza di un danno grave e irreparabile che potrebbe derivare, nelle more della decisione di merito, dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- La tutela cautelare può essere accordata limitatamente agli atti specificamente impugnati con motivi aggiunti, quando il pregiudizio cautelare è riferito a tali provvedimenti.
- Quando la domanda cautelare è accolta, il giudice può compensare le spese della relativa fase processuale in ragione delle caratteristiche della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 208/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 209/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 210/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 211/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 213/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 214/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →