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Ordinanza

Ordinanza n. 104/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dei nulla osta al lavoro concessi ai lavoratori stranieri della società ricorrente, inizialmente disposta con provvedimenti del 31 ottobre 2025 e poi con sei provvedimenti definitivi del 9 marzo 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo, i provvedimenti del 31 ottobre 2025 con i quali la Prefettura di Piacenza aveva disposto la revoca dei nulla osta concessi ai suoi lavoratori stranieri. Con motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2026 ha impugnato sei ulteriori provvedimenti del 9 marzo 2026, recanti la revoca definitiva dei nulla osta. Nel testo dell'ordinanza non sono specificati i singoli vizi di legittimità dedotti; la società ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, sostenendo implicitamente l'illegittimità delle revoche e il pregiudizio derivante dalla loro esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la controversia presentasse questioni meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito, senza anticipare una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi. Ha tuttavia ravvisato un danno grave e irreparabile derivante, medio tempore, dall'esecuzione dei sei provvedimenti definitivi impugnati con i motivi aggiunti. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso i sei provvedimenti del 9 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare previsto dal codice del processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la controversia presenta questioni che richiedono un adeguato approfondimento nella fase di merito, il giudice può adottare una misura provvisoria senza definire anticipatamente la fondatezza dei motivi di ricorso.
  • La sospensione cautelare presuppone la ravvisata sussistenza di un danno grave e irreparabile che potrebbe derivare, nelle more della decisione di merito, dall'esecuzione dell'atto impugnato.
  • La tutela cautelare può essere accordata limitatamente agli atti specificamente impugnati con motivi aggiunti, quando il pregiudizio cautelare è riferito a tali provvedimenti.
  • Quando la domanda cautelare è accolta, il giudice può compensare le spese della relativa fase processuale in ragione delle caratteristiche della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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