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Sentenza

Sentenza n. 3586/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - della delibera del Consiglio Comunale di Olgiate Comasco n. 48 del 16 dicembre 2019 (BURL n. 14 del 1.4.2020) avente ad oggetto l''approvazione della prima variante parziale al P.G.T. vigente – esame delle osservazioni e controdeduzioni, nella parte in cui ha respinto le osservazioni presentate da Roncaia s.r.l. relativamente all''ambito AS4 – comparto PA 1 che ricomprende le aree di sua proprietà classificate ai mappali nn. : 948 – 949 – 1835 – 1798 – 1607 – 1127 – 1128 parte, mantenendo la disciplina del P.G.T. vigente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ed in particolare: - della delibera C.C. n. 14 del 28 maggio 2019 di adozione della predetta variante; - del parere emesso dalla Provincia di Como – Settore programmazione territorio e parchi prot. 46895 del 17 dicembre 2018; - del parere del Segretario Generale prot. n. 29555 del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione definitiva variante al PGT. Deliberazione di adozione n. 14/C.C. del 28 maggio 2019”.

Giustizia amministrativa202001282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera consiliare di approvazione definitiva della variante parziale al PGT, nella parte relativa al rigetto delle osservazioni concernenti il comparto AS4, nonché gli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale e provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di aree comprese nel comparto AS4, ha impugnato la delibera consiliare di approvazione definitiva della prima variante parziale al PGT e gli atti presupposti, contestando il rigetto delle osservazioni con cui aveva chiesto di mantenere, per il comparto, le modifiche urbanistiche inizialmente inserite negli elaborati della variante. La ricorrente ha dedotto la contraddittorietà dell'azione amministrativa e il difetto di adeguata motivazione, evidenziando che le proprie proposte di riduzione delle volumetrie, riorganizzazione delle opere di urbanizzazione e riduzione della destinazione residenziale erano state inizialmente recepite e che il tecnico estensore aveva riconosciuto come erroneo lo stralcio del comparto, mentre il Consiglio comunale aveva infine respinto le osservazioni senza confermare tali modifiche. La Provincia di Como ha inoltre eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso. Prima della decisione, tuttavia, il difensore della ricorrente, munito del potere di rinunciare al ricorso, ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione resa dal difensore della ricorrente e, ritenendo che essa costituisse argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., ha accertato il venir meno dell'interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, senza esame delle censure di merito e delle eccezioni processuali non divenute necessarie. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    La dichiarazione resa dal difensore munito del potere di rinunciare al ricorso può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, manifestando la volontà della parte sostanziale di non ottenere più una pronuncia sul merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione resa in udienza dal difensore munito del potere di rinunciare al ricorso può essere valutata come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando esprima la volontà della parte sostanziale di non ottenere più una pronuncia sul merito.
  • In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara improcedibile il ricorso senza esaminare le censure di merito.
  • Il principio dispositivo consente di attribuire rilievo processuale alla manifestazione del difensore che, munito dei necessari poteri, dichiari il venir meno dell'interesse della parte alla decisione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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