Cassazione Penale, Sentenza n. 45104/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa (art. 640 c.p.). La ricorrente deduce che la sentenza è stata emessa de plano, senza disporre la citazione dell'imputata e senza confronto in udienza, con violazione del diritto di difesa; denuncia inoltre mancata assunzione di prova decisiva e carenza di motivazione in ordine alla responsabilità.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il nuovo giudizio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e, soprattutto, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022 secondo cui non è ammissibile dichiarare il non doversi procedere per prescrizione in appello in assenza di contraddittorio; anche se la prescrizione è intervenuta, il giudice d'appello deve celebrare udienza per consentire all'imputato la rinuncia alla prescrizione o per valutare formule più ampie di assoluzione. Di conseguenza il proscioglimento de plano è stato ritenuto illegittimo e la causa rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma penale sostanziale che individua il reato di truffa, oggetto della pronuncia estintiva per prescrizione.
art. 469 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle regole di impugnazione e del procedimento di appello; la decisione sottolinea che l'appello non può concludersi predibattimentalmente senza contraddittorio quando è in gioco la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma richiamata in connessione alle formule di merito che la Corte di cassazione può utilizzare; la pronuncia distingue i casi in cui è possibile adottare una formula assolutoria di merito dalla necessità di celebrare il contraddittorio.
artt. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla nullità delle sentenze predibattimentali emesse de plano; la giurisprudenza ha ritenuto queste nullità assolute, ma il caso è ricondotto alla prevalenza del vizio rispetto alla causa estintiva salvo che emerga evidente innocenza.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma il cui orientamento interpretativo (nella precedente giurisprudenza di legittimità) è stato ritenuto in contrasto con la Costituzione; la Corte Costituzionale (sent. n. 111/2022) ha censurato l'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato contro sentenza di appello predibattimentale di proscioglimento per prescrizione.
Costituzione, art. 24, comma 2
Tutela il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento; la Corte costituzionale ha ritenuto che l'interpretazione precedente di alcune norme processuali violava questo diritto.
Costituzione, art. 111, comma 2
Garantisce il contraddittorio e il giusto processo; richiamato dalla Corte costituzionale per motivare l'illegittimità di interpretazioni che impediscano il ricorso per cassazione dell'imputato.
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)
Decisione delle Sezioni Unite che aveva ritenuto la sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione viziata da nullità assoluta ma aveva affermato la prevalenza della causa estintiva salvo prova evidente di innocenza; la Corte di cassazione nel caso in esame segnala che tale percorso è stato successivamente superato dalla Corte Costituzionale.
Corte Costituzionale, sent. n. 111 del 2022
Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4, che negava l'interesse ad impugnare dell'imputato avverso una sentenza di appello predibattimentale che dichiari la prescrizione; ne consegue l'obbligo del contraddittorio in udienza anche se la prescrizione è intervenuta.
Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022 (Pepi)
Conferma che l'imputato mantiene interesse a proporre ricorso per cassazione contro sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione in assenza di contraddittorio; rafforza l'obbligo di udienza e di possibile rinuncia alla prescrizione.
Massime di principio
- Il proscioglimento 'de plano' per intervenuta prescrizione in sede d'appello, senza celebrazione di udienza e senza contraddittorio, è illegittimo perché viola il diritto di difesa; può essere annullato dalla Corte di cassazione.
- Se la prescrizione interviene durante il giudizio di impugnazione, la corte d'appello è tenuta a procedere in udienza e in contraddittorio per consentire all'imputato di rinunciare alla prescrizione o per valutare l'adozione di formule più ampie di assoluzione.
- La prescrizione non cancella automaticamente il dovere del giudice di garantire il contraddittorio: l'interesse dell'imputato a impugnare perdura anche di fronte a pronunce predibattimentali che dichiarino l'estinzione del reato.
- Una sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa senza confronto può comportare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio quando persistano questioni circa la responsabilità o manchino atti istruttori decisivi.
- La formula assolutoria di merito può essere adottata dalla Corte solo quando la prova dell'innocenza è evidente; altrimenti è necessario rinnovare il giudizio nel rispetto del contraddittorio.
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