Cassazione Penale, Sentenza n. 41659/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rossi è stato imputato e condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale (fittizio aumento del capitale mediante titoli al portatore per perizia di 20 milioni di euro, non individuati nei numeri di serie e privi di valore) e per bancarotta fraudolenta documentale (falsificazione del libro giornale 2015 per riportare l'aumento fittizio e pubblicizzazione nel registro delle imprese). Ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per una revoca di ordinanza che aveva accolto una modifica/integrazione dell'imputazione e poi la sentenza avrebbe utilizzato espressioni non formalmente contestate; 2) insufficienza e illogicità della motivazione sul requisito soggettivo (dolosità) dato che era liquidatore da due mesi, non ha tratto vantaggio e si era fidato del notaio e dei sindaci; 3) carenza e contraddittorietà della motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sui criteri di determinazione della pena; 4) mancata motivazione sulla quantificazione del risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (in parte dichiarandolo inammissibile e, nel complesso, infondato). Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la contestazione rimaneva incentrata sulla stessa operazione societaria e che il principio di correlazione non era stato violato perché l'imputato ha avuto concreta possibilità di difesa. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili come reiterativi e privi di adeguato confronto con la motivazione di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello esaustiva e conforme ai principi di diritto (in particolare riguardo all'elemento soggettivo, al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudice e adeguatamente motivate). Anche il quarto motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti e la formulazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorrente ha dichiarato i motivi nei limiti utili alla decisione.
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Comma invocato per contestare violazioni di legge nella motivazione; utilizzato per dedurre la presunta violazione di norme processuali relative alla imputazione e alla correlazione tra accusa e sentenza.
artt. 441, 441-bis, 423 e 521 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alle modifiche/integrazioni dell'imputazione e alle relative ordinanze del giudice dell'udienza preliminare; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, le integrazioni non hanno mutato la natura dell'addebito sostanziale e non hanno pregiudicato la difesa.
art. 133 cod. pen.
Disciplina i criteri per la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il principio per spiegare che le attenuanti richiedono l'emersione di 'elementi positivi' e che l'assenza di tali elementi non obbliga il giudice a una motivazione estesa sulla loro mancata concessione.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza (giurisprudenziale)
Principio volto a garantire il contraddittorio e l'effettivo diritto di difesa; nella sentenza la Corte ricorda che non c'è violazione quando la difesa ha potuto confrontarsi con il contenuto sostanziale dell'accusa e con il reale sviluppo del processo.
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza tutela il diritto di difesa ma non è violato ogni volta che la formulazione dell'imputazione viene integrata: conta il contenuto sostanziale dell'addebito e le concrete possibilità difensive offerte durante il procedimento.
- I motivi per cassazione che si limitano a riproporre censure già sviluppate in appello senza specifico confronto con la motivazione di merito sono spesso dichiarati inammissibili come reiterativi o generici.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario individuare e motivare elementi positivi specifici; il semplice richiamo a circostanze favorevoli generiche (es. breve ruolo, assenza di vantaggi personali) può non essere sufficiente.
- La valutazione del dolo o della colpa nei reati di bancarotta e falsificazione contabile richiede un esame motivato del comportamento: la fiducia in terzi (notaio, sindaci) può essere considerata dalla difesa, ma non esclude automaticamente la responsabilità se il fatto e la condotta fraudolenta risultano provati.
- La Corte di legittimità controlla la correttezza della motivazione e la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, ma non rientra nella valutazione ex novo degli elementi di fatto o nella rivalutazione delle prove.
- Nelle impugnazioni di Cassazione è essenziale specificità e confronto diretto con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti i motivi rischiano di essere dichiarati inammissibili.
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