Cassazione Penale, Ordinanza n. 08448/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva negato il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso, secondo la Corte, non individuava specifici vizi del provvedimento impugnato, ma mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei presupposti del beneficio. Il Tribunale aveva ritenuto il soggetto socialmente pericoloso in ragione di diversi precedenti penali e carichi pendenti, aveva valorizzato il giudizio negativo formulato dall'UEPE e aveva osservato che non risultava ancora avviato un serio percorso di revisione critica del passato criminale, con carenza di maturità e consapevolezza tali da far ritenere non prognosticabile un esito favorevole della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse diretta solo a sollecitare una rivalutazione del merito, mentre l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione congrua e da corretta applicazione della disciplina penitenziaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non va applicata quando la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174
Per l'affidamento in prova al servizio sociale occorre valutare non solo la natura e gravità dei reati pregressi, ma anche la condotta successiva del condannato e la presenza di elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole e a prevenire la recidiva.
Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv. 255622
Per la semilibertà servono due verifiche distinte: i risultati del trattamento individualizzato e le condizioni che consentano il graduale reinserimento sociale, con presa di coscienza critica delle esperienze negative passate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura specifici passaggi della motivazione del provvedimento impugnato e si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale richiede un giudizio prognostico favorevole fondato anche su elementi positivi attuali della personalità del condannato, non essendo sufficiente l'assenza di ulteriori elementi negativi.
- Ai fini della valutazione delle misure alternative, il giudice deve considerare la condotta successiva alla condanna, la capacità di revisione critica del passato criminale e il rischio di recidiva.
- Per la semilibertà non basta il solo esito del trattamento: occorre anche verificare che vi siano condizioni concrete per un reinserimento graduale del detenuto nella società.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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