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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16297/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra vicini relativa a porzioni di cortile e a un percorso di accesso a un complesso immobiliare. La parte ricorrente, convenuta in primo grado insieme ad altro familiare, aveva proposto domanda riconvenzionale chiedendo in via principale l'accertamento della proprietà di una porzione di cortile e, in subordine, l'usucapione di una servitù di passaggio anche carraio sulle porzioni indicate in atti; il tribunale aveva riconosciuto solo in parte la proprietà, la servitù solo pedonale e la piena proprietà di un locale cantina, e la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. La ricorrente aveva poi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi quattro riguardavano asseriti vizi della motivazione, omessa pronuncia, extrapetizione, violazione delle norme su servitù, possesso e usucapione, nonché omesso esame di fatti decisivi; il quinto motivo riguardava invece la liquidazione delle spese di appello, deducendo l'erronea inclusione della fase decisionale pur in assenza di attività difensiva della controparte e l'erroneo valore della causa. L'ordinanza n. 10508/2024 aveva dichiarato inammissibile il ricorso e applicato anche le sanzioni ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. la ricorrente ha denunciato l'errore di fatto della precedente ordinanza, che pur dando atto dell'esistenza di cinque motivi aveva esaminato solo i primi quattro, omettendo ogni pronuncia sul quinto motivo relativo alle spese. La Corte ha ritenuto fondato l'errore revocatorio; quindi, in sede rescissoria, ha esaminato il quinto motivo: ha respinto la doglianza sul valore della causa, ritenendo corretta la qualificazione come causa di valore indeterminabile ai sensi dell'art. 15 c.p.c. in mancanza di rendite catastali o di elementi utili per una diversa stima; ha invece accolto la censura sulla liquidazione del compenso per la fase decisionale, poiché dagli atti non risultava alcuna partecipazione dei difensori vittoriosi all'udienza di precisazione delle conclusioni né il deposito di scritti conclusionali, sicché non era dovuto quel compenso. Perciò l'ordinanza è stata revocata nella parte in cui non aveva deciso sul quinto motivo; il ricorso originario è stato accolto solo in parte limitatamente alle spese di appello, che sono state rideterminate in euro 3.894,00 oltre accessori, con conferma della declaratoria di inammissibilità dei primi quattro motivi e con riforma delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione perché la precedente ordinanza aveva omesso di pronunciare sul quinto motivo del ricorso per cassazione. In sede rescissoria ha confermato l'inammissibilità dei primi quattro motivi del ricorso originario, ma ha accolto parzialmente il quinto motivo: ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese sulla base del valore indeterminabile della causa, ma ha escluso il compenso per la fase decisionale perché la difesa vittoriosa non vi aveva svolto attività. Di conseguenza ha cassato in parte la sentenza d'appello limitatamente alle spese e ha deciso nel merito, rideterminando le spese di appello in euro 3.894,00 oltre spese generali e accessori, compensando per metà le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione, revocando inoltre le sanzioni ex art. 96 c.p.c. e dichiarando insussistente l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammessa per errore di fatto della Corte di cassazione quando la decisione non abbia esaminato uno o più motivi di ricorso, pur risultanti dagli atti.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce il veicolo processuale per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito, ma richiede che l'accertamento di fatto consenta la sussunzione nella norma invocata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione è scrutinabile solo nei casi di motivazione inesistente, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente il controllo sulla sufficienza della motivazione o una nuova valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia è scrutinabile solo se il ricorrente indica specificamente il motivo o la domanda su cui il giudice avrebbe omesso di decidere.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisce diverso peso alle prove dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla a prudente apprezzamento quando non poteva; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente o affetta da anomalia costituzionalmente rilevante.

  • art. 15 c.p.c.

    In materia di controversie su beni immobili, se mancano rendite catastali o altri elementi utili, il valore della causa può essere qualificato come indeterminabile.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 5

    Il compenso per la fase decisionale non può essere liquidato se il difensore della parte vittoriosa non ha partecipato a tale fase né svolto le attività previste.

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6

    Richiamata per la disciplina delle liquidazioni professionali in rapporto al parametro ministeriale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma vanno liquidate solo per le attività effettivamente svolte e secondo il corretto valore della causa.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Le sanzioni per lite temeraria applicate nell'ordinanza revocata sono state eliminate perché fondate sul presupposto della definizione del giudizio in conformità alla proposta del relatore, poi non confermato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando, per effetto dell'accoglimento della revocazione, viene meno il presupposto processuale applicato nella precedente ordinanza.

Massime di principio

  • La revocazione della decisione di cassazione per errore di fatto è ammissibile quando la Corte abbia omesso di pronunciare su un motivo di ricorso effettivamente proposto e risultante dagli atti, poiché in tal caso vi è una falsa rappresentazione processuale dell'oggetto del giudizio.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge, nullità motivazionale o omesso esame di fatti decisivi in richieste di rivalutazione del merito o delle prove.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede la specifica indicazione del motivo o della domanda asseritamente trascurata; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è oggi limitato alle sole anomalie estreme della motivazione, restando escluso il sindacato sulla sua sufficienza o sulla ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di un uso processualmente scorretto della prova, non quando si contesti il diverso peso attribuito alle risultanze istruttorie.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto beni immobili, se non risultano rendite catastali o altri elementi sufficienti, il giudice può qualificare la causa come di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
  • La liquidazione del compenso professionale deve tener conto delle fasi effettivamente svolte: se la parte vittoriosa non partecipa alla fase decisionale e non deposita scritti conclusionali, il relativo compenso non è dovuto.
  • Le sanzioni ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato presuppongono la corretta sussistenza del fondamento processuale richiamato dal provvedimento che le dispone; se quel provvedimento viene revocato o modificato, tali accessori devono essere riesaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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