Sentenza n. 1220/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - della determinazione ministeriale -OMISSIS- datata 8 settembre 2022, notificata il 15 settembre 2022, con la quale è stata rigettata la richiesta del ricorrente diretta ad ottenere il conferimento del grado di brigadiere capo in applicazione della novella legislativa di cui all’art. 1051-bis ord. mil.; - per quanto occorrer possa, del verbale -OMISSIS- della commissione di valutazione e di avanzamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ha escluso il ricorrente dalla valutazione ai fini del conferimento del grado superiore dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri inclusi nell’aliquota di valutazione chiusa al 31 dicembre 2016 per motivi di aspettativa non inferiore ai 60 giorni, e del non noto quadro di avanzamento a chiusura del procedimento di prima valutazione avviato giusta determinazione -OMISSIS- 1 Pers. Mar. del -OMISSIS- del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente alla parte in cui non contempla il ricorrente nel novero dei militari avanzati; - di tutti gli atti presupposti, successivi consequenziali e connessi, ancorché non cogniti, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della valutazione e della promozione al grado di brigadiere capo ai sensi dell'art. 1051-bis d.lgs. 66/2010, nonché esclusione dalla relativa procedura di avanzamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto che, essendo stato collocato in congedo il 12 gennaio 2018 per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, quindi dopo l'iscrizione nell'aliquota di avanzamento al grado di brigadiere capo, avrebbe dovuto essere valutato ed eventualmente promosso ai sensi dell'art. 1051-bis d.lgs. 66/2010. Secondo il ricorrente, la procedura di avanzamento non si sarebbe completata per la sussistenza di un periodo di aspettativa non inferiore a sessanta giorni per motivi sanitari riconducibili al servizio, e la novella avrebbe avuto efficacia retroattiva. Il Ministero ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, sostenendo che l'atto lesivo fosse l'esclusione dall'avanzamento del 28 luglio 2017, notificata il 3 agosto 2017.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, distinguendo tra l'originaria esclusione dall'avanzamento, che avrebbe dovuto essere impugnata nel termine decadenziale allora decorrente dalla notificazione, e il successivo diniego di applicazione dell'art. 1051-bis d.lgs. 66/2010, qualificato come autonomamente lesivo e tempestivamente impugnato. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La disposizione prevede la valutazione e, previo giudizio di idoneità, la promozione del militare deceduto o collocato in congedo per limite di età o invalidità permanente dopo il maturare della permanenza minima nel grado o del requisito temporale per l'avanzamento. Secondo il TAR, la disposizione, alla luce anche della circolare ministeriale applicativa, riguarda le aliquote formate a partire dal 30 settembre 2017. Il ricorrente aveva invece maturato i requisiti per l'avanzamento ed era stato inserito nell'aliquota chiusa al 31 dicembre 2016; pertanto non rientrava nell'ambito temporale della novella e l'amministrazione non era obbligata a procedere a una nuova valutazione. Il ricorso è stato quindi rigettato. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 1051-bis d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
«a decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che è deceduto ovvero è stato collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento ad anzianità o per l’attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l’avanzamento al grado superiore o per l’attribuzione della qualifica speciale, è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, è promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, consegue la prevista qualifica»
La disposizione non impone la rivalutazione di ogni militare collocato in congedo dopo il maturare dei requisiti, ma, secondo la lettura accolta dal TAR, opera per le aliquote formate a partire dal 30 settembre 2017; ne resta escluso il militare inserito in un'aliquota formata al 31 dicembre 2016.
art. 1051 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Il TAR lo richiama per distinguere l'eventuale illegittimità dell'originaria esclusione dall'avanzamento, che avrebbe dovuto essere contestata entro il termine decorrente dalla notificazione dell'atto del 2017, dalla successiva decisione di non applicare la novella dell'art. 1051-bis.
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'art. 1051-bis d.lgs. 66/2010, secondo l'interpretazione accolta dal TAR, si applica ai militari interessati dalle aliquote di avanzamento formate a partire dal 30 settembre 2017, restando esclusi quelli già inseriti in aliquote anteriori, quale quella chiusa al 31 dicembre 2016.
- Il diniego di applicazione di una disposizione sopravvenuta e qualificata come retroattiva costituisce un atto autonomamente lesivo, impugnabile dalla sua notificazione, distinto dall'originario provvedimento di esclusione adottato sulla base della disciplina previgente.
- La tempestiva impugnazione del diniego fondato sulla disciplina sopravvenuta non consente di rimettere in discussione, fuori termine, l'originaria esclusione dall'avanzamento; l'oggetto del giudizio resta limitato alla verifica dell'applicabilità della nuova disposizione.
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