Sentenza del 30/11/2017 n. 6729 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Ritenute - Interessi corrisposti alla consociata - Validità della certificazione rilasciata dalle Autorità fiscali dello Stato membro del beneficiario effettivo - Interposizione - Onere della prova a carico dell'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità dell'esenzione dalla ritenuta sugli interessi corrisposti a una società consociata residente in uno Stato membro dell'Unione europea. La contribuente aveva prodotto una certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale dello Stato di residenza della società percipiente, attestante che quest'ultima era il beneficiario effettivo degli interessi. L'Ufficio aveva disconosciuto tale certificazione, sostenendo in modo presuntivo e generico che la società fosse stata interposta artificialmente per trasferire gli interessi a soggetti effettivamente beneficiari residenti in Paesi a fiscalità privilegiata o esente.
La decisione
La certificazione dell'Autorità fiscale estera è stata ritenuta idonea a dimostrare, in favore della contribuente, la qualifica della società percipiente come beneficiario effettivo e il corretto esercizio del diritto all'esenzione dalla ritenuta. L'Ufficio non poteva superare tale documento mediante mere argomentazioni generiche o presunzioni, ma avrebbe dovuto fornire elementi certi e concreti dell'interposizione artificiosa. In assenza di tale prova, la contestazione dell'Amministrazione non è stata accolta.
Norme richiamate
Norme sull'esenzione dalla ritenuta sugli interessi corrisposti a società consociate residenti in Stati membri dell'Unione europea
L'esenzione può essere riconosciuta quando la società percipiente è effettivamente il beneficiario degli interessi e tale qualifica risulta adeguatamente documentata.
Principio dell'onere della prova in materia di interposizione e abuso
Una volta prodotta una certificazione dell'Autorità fiscale dello Stato estero attestante il beneficiario effettivo, spetta all'Ufficio dimostrare con elementi concreti e certi che la società sia un soggetto interposto creato artificiosamente.
Massime di principio
- La certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale dello Stato di residenza del percettore costituisce un elemento probatorio particolarmente rilevante per dimostrare la qualifica di beneficiario effettivo e l'applicabilità dell'esenzione dalla ritenuta.
- L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere tale certificazione sulla base di sospetti, argomentazioni astratte o presunzioni generiche, ma deve indicare e provare circostanze specifiche di interposizione artificiosa.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare la certificazione fiscale estera, la documentazione societaria e finanziaria relativa al percettore e ogni elemento utile a dimostrare che quest'ultimo dispone effettivamente degli interessi e non li trasferisce automaticamente a soggetti terzi.
- La presenza di una struttura societaria internazionale o di una società consociata non dimostra di per sé l'abuso: occorre una prova concreta dell'assenza di autonomia del percettore o del suo ruolo meramente strumentale.
- La valutazione riguarda il beneficiario effettivo degli interessi e non soltanto la residenza formale della società percettrice.
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