Cassazione Penale, Ordinanza n. 08775/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per rapina resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la responsabilità per rapina. Con il primo e il secondo motivo si denunciava, in modo sostanzialmente sovrapponibile e non del tutto lineare, un vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, poste a base dell'affermazione di responsabilità. I motivi riproponevano critiche già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che la persona offesa aveva reso un racconto ritenuto chiaro, lineare ed univoco dalla Corte territoriale, idoneo a ricostruire l'intera dinamica dei fatti, e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p., potendo da sole fondare l'affermazione di responsabilità se, con adeguata motivazione, ne siano verificati credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca ed estrinseca.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Individua il reato oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello; la Corte non ne discute la struttura, ma assume che la condanna riguardi tale fattispecie.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Le regole di valutazione rafforzata previste dalla norma non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a base della responsabilità previa verifica della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità del racconto.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolvano in una mera critica demolitoria della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito o nella riproposizione pedissequa delle doglianze già respinte in appello.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono legittimamente fondare, da sole, l'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice dia conto con motivazione adeguata della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato.
- Le regole di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa, ma riguardano il diverso regime di valutazione delle dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimento connesso o collegato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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