Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1199/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva ordinato la costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2020 al 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza poiché il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 41/2024, passata in giudicato e notificata all’amministrazione il 16 aprile 2024. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2020 e il 2024. Sono risultate soddisfatte le condizioni processuali per l’ottemperanza e per l’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione e non era stata eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, costituendo la Carta elettronica e accreditando sulla stessa l’importo di € 2.000,00 stabilito dal titolo giudiziale. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti esecutivi. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di un dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale disposizione per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale presupposto processuale dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato insieme all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. quali condizioni applicabili all’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e il cui accredito economico erano stati ordinati dal giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione, non sia stata spontaneamente eseguita; accertato l’inadempimento, il giudice deve ordinare all’amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell’esecuzione in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’incarico può essere conferito senza liquidazione di compenso, secondo quanto stabilito dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.