Cassazione Civile, Ordinanza n. 20136/2021 del 15/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2003, con recupero d'imposta, sanzioni e interessi, a seguito di controlli sugli adempimenti relativi alla disciplina dell'IVA intracomunitaria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società ritenendo intervenuta la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per illegittima applicazione del raddoppio dei termini previsto dall'art. 37 del D.L. n. 223/2006; la CTR aveva confermato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il raddoppio dei termini opera in presenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale e che il giudice d'appello aveva erroneamente limitato la sua applicabilità ai soli casi in cui il termine ordinario non fosse già decorso. La società resisteva con controricorso, contestando la legittimità dell'accertamento tardivo e la corretta applicazione del raddoppio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, nella disciplina ratione temporis applicabile, il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA e delle imposte dirette opera al ricorrere di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'azione penale o dall'accertamento del reato. Ha inoltre richiamato il limite del divieto di uso pretestuoso e strumentale del raddoppio, precisando che il giudice tributario può verificare, se la questione sia stata ritualmente dedotta, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia con una prognosi postuma, ma non l'effettiva commissione del reato. Poiché nel caso il giudice di merito aveva ritenuto la decadenza senza adeguatamente considerare tali criteri e la questione della pretestuosità non risultava ritualmente introdotta dalla contribuente, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR in diversa composizione per il nuovo esame dell'appello e delle eventuali difese della società, oltre che per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
La censura è stata proposta come vizio di violazione di legge rispetto alla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento.
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma è richiamata come disciplina del raddoppio dei termini di accertamento per le imposte dirette, applicabile anche in presenza di presupposti penalmente rilevanti.
art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma consente il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA quando ricorrono i presupposti dell'obbligo di denuncia penale; opera automaticamente al verificarsi della condizione obiettiva prevista dalla legge.
art. 37, comma 26, D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Il raddoppio dei termini si applica ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, erano ancora pendenti i termini ordinari di accertamento.
art. 331 c.p.p.
L'obbligo di denuncia penale sorge al ricorrere di fatti che integrino seri indizi di reato perseguibile d'ufficio.
art. 378 c.p.c.
Non è possibile introdurre in memoria questioni di fatto non dedotte ritualmente nel controricorso.
art. 346 c.p.c.
In sede di rinvio la CTR dovrà esaminare le eventuali ragioni non riproposte e non esaminate, nei limiti del devolutum.
Corte cost. n. 247/2011
Ha chiarito che il giudice tributario può verificare, con valutazione ex post, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia per escludere usi pretestuosi del raddoppio, ma non deve accertare il reato nel merito.
d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
È richiamato come modifica successiva, non applicabile ratione temporis alla controversia.
L. 31 dicembre 2015, n. 208
È richiamata come intervento successivo sulla disciplina del raddoppio dei termini, non applicabile al caso.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento tributario, nella disciplina previgente alle modifiche del 2015, opera automaticamente quando emergano fatti che integrano l'obbligo di denuncia per reati perseguibili d'ufficio, senza necessità di accertamento penale effettivo.
- La verifica giudiziale sul raddoppio dei termini non riguarda la commissione del reato, ma solo la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, da compiersi con giudizio "ora per allora" per escludere utilizzi pretestuosi dello strumento.
- La deduzione della pretestuosità del ricorso al raddoppio dei termini deve essere ritualmente proposta nel giudizio di merito; non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità o con memoria successiva.
- Quando il raddoppio dei termini è applicabile per la presenza dei presupposti di legge, il termine di accertamento risulta direttamente determinato dalla legge e non dipende da valutazioni discrezionali dell'Amministrazione finanziaria.
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