Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 11/03/2024 per violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui era stata disposta la confisca della somma di denaro in sequestro. Il ricorrente sosteneva l'insussistenza dei presupposti normativi per la confisca, deducendo che la somma trovata era collegata a mera detenzione di stupefacenti e non a condotte di spaccio, per cui secondo la giurisprudenza ordinaria non sarebbe confiscabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la confisca del denaro fosse stata espressamente inclusa nell'accordo di patteggiamento ratificato dal giudice e, pertanto, non poteva essere impugnata per vizio di motivazione in sede di cassazione salvo i limiti stabiliti dall'art. 448 c.p.p. Ha inoltre richiamato la normativa e la giurisprudenza che ammettono la confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p. richiamato dall'art. 85-bis DPR 309/90) anche per reati di mera detenzione, alla luce della modifica normativa del 15/09/2023 (DL 123/2023 conv. L. 159/2023) e della sua applicazione ratione temporis. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo (la sentenza riporta "somma di euro trem..." non integralmente riportata nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti vincola il giudice nella ricezione completa dell'accordo e, se la confisca è parte del patto, la statuizione non è impugnabile per vizio di motivazione in cassazione se non nei limiti di legge.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Riferimento alle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; nel caso il PG ha depositato conclusioni chiedendo l'annullamento senza rinvio.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Limiti di impugnabilità della sentenza di applicazione della pena: se la misura (es. confisca) è stata oggetto dell'accordo, la cassazione è ammessa solo nei casi e limiti previsti da questa norma (menzionato comma 2 e 2-bis nel testo giurisprudenziale).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle ipotesi di ricorso per vizio di motivazione; non applicabile per la confisca inclusa nel patto salvo che la misura sia estranea all'accordo.

  • art. 240 cod. pen.

    Regole generali sulla confisca; la giurisprudenza ha in passato escluso la confisca per mere somme legate a semplice detenzione di stupefacenti salvo che ricorrano le condizioni previste per la confisca per sproporzione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Disciplina dei reati in materia di stupefacenti; il comma 5 (detenzione) è stato ritenuto dalla giurisprudenza rilevante ai fini della possibile confisca per sproporzione dopo la novella.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Rinvio all'art. 240-bis c.p. per la confisca per sproporzione; dopo la modifica del 15/09/2023 estende la confisca per sproporzione a tutte le fattispecie dell'art. 73, ivi inclusa la detenzione semplice.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Confisca per sproporzione: consente la confisca di denaro, beni o utilità che il condannato non può giustificare e che risultano sproporzionati rispetto al proprio reddito; applicabile anche nei reati previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 in virtù del richiamo e della novella.

  • DL 15/09/2023 n. 123 convertito con L. 13/11/2023 n. 159 (art. 4, comma 3-bis)

    Ha modificato l'art. 85-bis DPR 309/1990 estendendo la confisca per sproporzione a tutte le fattispecie dell'art. 73; la Corte ha ritenuto applicabile il nuovo testo alla decisione di primo grado ai fini della confisca, nello spazio di retroattività consentito dall'art. 200 c.p.

  • art. 200 cod. pen.

    Regola la retroattività delle norme penali favorevoli; la Corte ha richiamato la necessità di considerare la legge vigente al momento dell'emissione della sentenza di primo grado nell'ambito dell'applicazione della confisca per sproporzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in presenza di inammissibilità non dovuta a colpa grave, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e della somma indicata nel dispositivo.

Massime di principio

  • Se la confisca (o altra misura) è espressamente parte dell'accordo di patteggiamento ratificato dal giudice, tale statuizione non è impugnabile in cassazione per vizio di motivazione se non nei limiti specificamente previsti dall'art. 448 c.p.p.; il giudice del patteggiamento deve recepire integralmente l'accordo o rigettarlo.
  • La modifica normativa (DL 123/2023 conv. L. 159/2023) estendendo l'applicabilità della confisca per sproporzione agli illeciti di cui all'art. 73 DPR 309/1990 può comportare l'applicazione della confisca anche per somme trovate in possesso per reati di mera detenzione, quando risulti sproporzionata rispetto al reddito o non giustificabile la sua provenienza.
  • Per valutare se sia possibile la confisca per sproporzione in reati di stupefacenti occorre accertare l'assenza di giustificazione causale della disponibilità del denaro e la sproporzione rispetto al reddito del condannato (anche se la titolarità è tramite interposta persona).
  • Ai fini della disciplina applicabile va considerata la legge vigente al momento dell'emissione della sentenza di primo grado, nei limiti della retroattività consentita dall'art. 200 c.p.; quindi novità favorevoli o chiarificatrici possono essere rilevanti per la confisca.
  • Nel contesto del patteggiamento il ricorrente che voglia contestare una misura inclusa nel patto ha possibilità di impugnazione limitate: bisogna verificare se la misura era effettivamente parte dell'accordo e, in caso contrario, può operare la disciplina ordinaria sull'impugnazione per vizio di motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.