Sentenza n. 2589/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e successivo diniego del permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione relativa a plurimi interventi edilizi non autorizzati, tra cui ampliamenti volumetrici e di superficie, soppalchi, veranda, pergolati, gazebo e cucina esterna. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la minore nuda proprietaria non fosse responsabile degli abusi e non potesse essere destinataria dell’ordine di demolizione. Hanno inoltre dedotto difetto di istruttoria, lamentando l’adozione dell’ordinanza in pendenza di un’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Dopo il diniego della sanatoria, i ricorrenti hanno impugnato anche tale provvedimento, sostenendo la violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, poiché l’amministrazione non avrebbe considerato la possibilità di conformare l’intervento mediante demolizioni e di fiscalizzare le parti non demolibili per compenetrazione strutturale. I motivi aggiunti depositati nel giudizio originario avevano il medesimo oggetto del distinto ricorso successivamente proposto contro il diniego di sanatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti impropri per litispendenza, poiché la stessa domanda contro il diniego di sanatoria era già stata validamente introdotta con il distinto ricorso n. 762/2026, tra le medesime parti e avente il medesimo oggetto. Nel merito, ha respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione. Ha ritenuto legittima la sua estensione alla nuda proprietaria, precisando che il nudo proprietario può rientrare nella categoria dei soggetti obbligati quando abbia commesso la violazione o si sia consapevolmente avvalso dell’opera abusiva; inoltre, l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 impone l’ordine di rimozione o demolizione sia al responsabile dell’abuso sia al proprietario, configurando un’obbligazione solidale. L’obbligo del proprietario viene meno soltanto in caso di impossibilità materiale di adempiere non imputabile, come la perdita totale del possesso del bene per occupazione abusiva di terzi. Nel caso concreto, la minore conviveva con l’usufruttuario, precedente proprietario, sicché l’ordine poteva essere adempiuto tramite i rappresentanti legali. Il TAR ha inoltre chiarito che la presentazione di un’istanza di sanatoria non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione, ma ne sospende o congela temporaneamente l’efficacia: in caso di accoglimento della sanatoria, l’ordine resta privo di effetti; in caso di rigetto, anche tacito, riacquista efficacia. È stato altresì respinto il ricorso contro il diniego di sanatoria. Poiché l’istanza del 2 agosto 2024 era stata espressamente presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, non poteva applicarsi retroattivamente l’art. 36-bis sopravvenuto, né potevano essere considerate demolizioni future ai fini della verifica della conformità richiesta dall’art. 36. Quanto alla nuova istanza presentata ai sensi dell’art. 36-bis, il giudice ha dichiarato di non poter anticipare la valutazione su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione
L’ordine di demolizione deve essere rivolto sia al responsabile dell’abuso sia al proprietario; l’obbligo può riguardare anche il nudo proprietario e ha natura solidale dal lato passivo.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La sanatoria per accertamento di conformità richiede la verifica della disciplina applicabile all’istanza effettivamente presentata; nel caso concreto non consentiva di considerare demolizioni future per determinare uno stato legittimo sopravvenuto.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
La disciplina sopravvenuta non si applica all’istanza già presentata ai sensi dell’art. 36; una nuova istanza fondata sull’art. 36-bis deve essere esaminata dall’amministrazione e non può essere valutata direttamente dal giudice prima dell’esercizio del relativo potere.
art. 34, comma 2, c.p.a.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Il giudice non può pronunciarsi sugli esiti di una nuova istanza amministrativa quando il relativo potere non sia ancora stato esercitato.
art. 39 c.p.a. e art. 39 c.p.c.
La domanda nuova proposta con motivi aggiunti impropri è inammissibile per litispendenza quando la medesima domanda sia già stata introdotta con un autonomo ricorso tra le stesse parti e avente lo stesso oggetto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La tutela cautelare può essere accordata ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può sottoporre alle parti d’ufficio profili di inammissibilità rilevati ai fini della decisione.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 può essere rivolto congiuntamente al responsabile dell’abuso e al proprietario dell’immobile; l’obbligo di ripristino può gravare anche sul nudo proprietario, salvo che dimostri un’impossibilità materiale di adempiere non imputabile, come la perdita totale del possesso per fatto di terzi.
- La presentazione di un’istanza di sanatoria edilizia non incide sulla validità dell’ordine di demolizione, ma ne sospende o congela temporaneamente l’efficacia fino alla definizione dell’istanza; se la sanatoria è accolta, l’ordine perde efficacia, mentre se è respinta, anche tacitamente, l’ordine riacquista efficacia.
- La disciplina sopravvenuta dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 non si applica a un’istanza di sanatoria già proposta espressamente ai sensi dell’art. 36, né consente di valutare, nell’ambito del procedimento originario, demolizioni future non ancora eseguite.
- È inammissibile per litispendenza il ricorso per motivi aggiunti impropri che introduca una domanda identica a quella già proposta con autonomo ricorso, quando vi sia identità di parti, oggetto e conclusioni.
- Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sugli esiti di una nuova istanza di sanatoria quando il relativo potere amministrativo non sia ancora stato esercitato, in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 997/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 998/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 14598/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5076/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5077/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 3 set 2026Sentenza n. 5078/2026 - Napoli, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →