Cassazione Penale, Sentenza n. 1810/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per bancarotta semplice per "aggravamento del dissesto" ex art. 217 co.1 n.4 L.F. (riqualificazione della originaria contestazione di bancarotta fraudolenta impropria). Due motivi: (1) travisamento della prova e mancata considerazione che la testimonianza della curatrice riferiva la crisi decennale del settore (non che la società fosse inattiva da 10 anni), con conseguente esclusione della colpa grave richiesta per l'omessa tempestiva richiesta di fallimento; (2) vizio nella dosimetria della pena, ritenuta ingiustificatamente compresa vicino a metà dell'edittale, e censura generica circa la mancata determinazione dell'esatto ammontare del debito tributario usato per la graduazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito che aveva ritenuto provato l'aggravamento consapevole del dissesto (aumento progressivo dei debiti, incapacità di pagare retribuzioni e spese gestionali, dichiarazione dell'imputato di non aver chiesto il fallimento perché privo di risorse). Ha ritenuto infondato il rilievo sulla dosimetria della pena: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la scelta sanzionatoria richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e la gravità del dissesto (debiti verso l'erario). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 217, comma 1, n. 4 legge fallimentare
Punisce l'aggravamento del dissesto: l'aumento complessivo della crisi economico-finanziaria causato per colpa grave o per mancata tempestiva richiesta di fallimento; non basta l'aumento di singole poste passive, serve un deterioramento complessivo provocato da condotta colposa.
art. 224 legge fallimentare
Richiamata in relazione alla nozione di aggravamento del dissesto: sottolinea che l'aggravamento deve riguardare la situazione economico-finanziaria complessiva, non solo l'incremento di alcune voci passive.
art. 133 codice penale
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato che il giudice di merito deve indicare l'impiego dei criteri e può esprimersi con formule come "pena congrua" o richiamo alla gravità quando la pena non è di molto superiore alla misura media dell'edittale.
art. 616 codice di procedura penale
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: spese processuali e responsabilità per indeterminatezza colposa del ricorso, con possibile condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per integrare la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 217 co.1 n.4 L.F.) è necessario provare un deterioramento complessivo e progressivo della situazione economico-finanziaria dell’impresa, non il mero incremento di singole passività.
- La colpa grave per l'omessa o intempestiva richiesta di fallimento si desume da elementi concreti che dimostrino una consapevole omissione (es. incremento dei debiti anno su anno, incapacità di pagare retribuzioni e spese), e non viene esclusa dalla mera esistenza di una crisi settoriale o dal fatto che un consulente non abbia consigliato il fallimento.
- In cassazione il censore che invoca il travisamento della prova deve confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito e indicare in modo concreto dove e come la valutazione probatoria sia erronea; contestazioni generiche raramente bastano.
- La critica alla dosimetria della pena richiede una contestazione concreta e documentata (per es. indicazione dell'ammontare specifico del debito ritenuto erroneamente valutato); la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione sanzionatoria è ampia se adeguatamente motivata in base ai criteri ex art. 133 c.p.
- In situazioni analoghe è utile per l'imprenditore conservare documentazione che dimostri tempestività nell'assunzione di decisioni, ottenere pareri scritti dai consulenti e registrare situazioni patrimoniali e contabili: ciò può essere determinante per dimostrare l'assenza di consapevolezza dell'aggravamento o di condotta colposa.
- La declaratoria di inammissibilità motivata da profili di colpa del ricorrente può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; quindi valutare attentamente la fondatezza del ricorso in cassazione prima di proporlo.
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