Cassazione Penale, Sentenza n. 10120/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per furto di energia elettrica aggravato (per aver commesso il fatto avvalendosi di mezzo fraudolento e su cose destinate a pubblico servizio), deducendo: 1) vizio di motivazione e mancata esclusione dell'aggravante in quanto non sarebbe stato accertato l'effettivo consumo di energia elettrica; 2) travisamento della prova in relazione all'annotazione di polizia giudiziaria del 15/08/2021, sostenendo che i fili fossero risultati tranciati al momento del controllo e quindi non collegati alla rete; 3) mancata applicazione della riduzione di pena prevista per la scelta del rito abbreviato
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché fondato su una diversa ricostruzione dei fatti (la Corte d'appello aveva ritenuto, sulla base dell'annotazione di polizia giudiziaria, che l'impianto fosse energizzato al momento dell'accesso); ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che dai documenti di polizia e dal verbale di verifica risultava che l'abitazione era energizzata all'arrivo delle forze di polizia e che i fili furono tranciati solo successivamente dai tecnici Enel; ha invece accolto il terzo motivo, constatando che la Corte d'appello non aveva operato la riduzione di pena dovuta per il rito abbreviato. Applicando l'art. 620, primo comma, lett. l) c.p.p., la Corte ha rideterminato la pena senza rinvio: da mesi sei di reclusione ed euro 160,00 di multa a mesi quattro di reclusione ed euro 106,00 di multa. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Norme richiamate
art. 620 c.p.p.
art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che, ai sensi di tale norma, possa procedere direttamente alla rideterminazione della pena accessoria e della sanzione principale quando siano in questione statuizioni di merito sulle quali essa può intervenire, riducendo la pena in relazione al rito abbreviato
Massime di principio
- La Cassazione non è il sindacato di merito: i motivi fondati su una diversa ricostruzione dei fatti sono spesso inammissibili se mirano a rinnovare la valutazione probatoria dei fatti già accertati dal giudice di merito
- Per contestare un'aggravante collegata a cose destinate a pubblico servizio è necessario dimostrare concretamente l'assenza degli elementi materiali (ad es. mancanza di collegamento effettivo o di prelievo); mere ipotesi non sono sufficienti
- Le annotazioni di polizia giudiziaria e i verbali tecnici che attestano lo stato dell'impianto al momento dell'accesso sono elementi decisivi: il fatto che i cavi siano stati tranciati in un momento successivo non esclude che al momento del controllo vi fosse un prelievo irregolare
- Nel rito abbreviato la riduzione di pena è un effetto automaticamente spettante che il giudice deve riconoscere; la mancata applicazione può essere rettificata dalla Cassazione ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Quando la Cassazione annulla senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena, la dichiarazione di colpevolezza e gli altri accertamenti di merito restano efficaci salvo diversa statuizione
Testo integrale
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