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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29062/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, alla revisione del classamento catastale di un'unità immobiliare privata situata in una microzona comunale di Roma in cui era stato rilevato uno scostamento significativo tra valori medi di mercato e valori catastali. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che l'atto fosse insufficientemente motivato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 241 del 1990, 7 l. n. 212 del 2000 e 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, sostenendo che la sentenza di merito avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l'obbligo motivazionale dell'avviso di riclassamento. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato l'impostazione della CTR: nei procedimenti di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, l'avviso deve contenere una motivazione specifica e concreta, non potendo limitarsi al richiamo della microzona, dello scostamento medio e di formule generiche sulla qualità del contesto urbano. Occorre indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità, inclusi i fattori urbanistici ed edilizi rilevanti. La motivazione non può essere integrata in giudizio dall'amministrazione, né può bastare il fatto che il contribuente abbia poi svolto difese in sede contenziosa. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016

    indica il rito camerale non partecipato seguito dalla Corte.

  • art. 3 della legge n. 241 del 1990

    richiamato quale parametro generale di motivazione dell'atto amministrativo.

  • art. 7 della legge n. 212 del 2000

    richiamato quale norma sul contenuto motivazionale degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004

    consente la revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone con significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali; richiede motivazione rigorosa e concreta del provvedimento di riclassamento.

  • art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998

    richiamato come fonte degli elementi da considerare nella motivazione del riclassamento, tra cui qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione per la soccombenza dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto deve essere specifica, concreta e riferita alla singola unità immobiliare, non essendo sufficiente il solo richiamo allo scostamento medio della microzona o a formule generiche sul miglioramento del contesto urbano.
  • L'obbligo motivazionale va assolto ex ante: il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere le concrete ragioni del diverso classamento prima del giudizio; non è sufficiente la possibilità di difendersi successivamente in giudizio.
  • Nel riclassamento per microzone l'amministrazione deve indicare gli elementi fattuali rilevanti, anche di natura urbanistica ed edilizia, che incidono sul classamento della specifica unità, poiché la revisione ha carattere diffuso ma produce effetti individuali.
  • La motivazione dell'avviso di classamento non può essere integrata successivamente dall'amministrazione nel processo; la validità dell'atto va valutata sulla base della motivazione originariamente resa.
  • Formule di stile o richiami meramente astratti ai presupposti normativi non soddisfano l'onere di motivazione quando non consentono di comprendere i criteri concreti di determinazione della nuova rendita catastale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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