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Ordinanza

Ordinanza n. 3/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -) del provvedimento adottato sotto forma di "diffida" con nota prot. 2455 del 05-05-2025 notificata al ricorrente a mezzo pec in pari data con il quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fardella, senza fornire alcuna motivazione, ha dichiarato inefficace la S.C.I.A. in sanatoria presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 380/2001 in data 17-03-2025 prot. n. 1409 - sulla quale si è formato il silenzio-assenso per mancata motivata op-posizione dell'amministrazione nel termine di 30 gg ai sensi dell'art. 19 comma 6 bis L. 241/1990 - ed ha diffidato sine die il ricorrente ad astenersi dalla ripresa dei lavori ritenendo ancora operante la precedente ordinanza di demolizione n. 04 del 02-02-2024; -) di qualsiasi atto prodromico e/o presupposto e/o preparatorio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: -) della Determinazione n. 159 del 22-09-2025 notificata al ricorrente a mezzo pec in data 26-09-2025 con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fardella ha annullato in autotutela la S.C.I.A. in sanatoria presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. 380/2001 in data 17-03-2025 prot. n. 1409; -) del silenzio-rigetto formatosi sulla istanza di sanatoria formulata dal ricorrente ex art. 36 d.P.R. 380/2001 con nota acquisita al protocollo del Comune di Fardella n. 1150 del 06-03-2024; -) di qualsiasi atto prodromico e/o presupposto e/o preparatorio.

Giustizia amministrativa202500248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida comunale dichiarativa dell’inefficacia di una SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, successivo annullamento in autotutela della SCIA e silenzio-rigetto su domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la diffida con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fardella aveva dichiarato inefficace la SCIA in sanatoria presentata il 17 marzo 2025 ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e gli aveva intimato di non riprendere i lavori, ritenendo ancora efficace una precedente ordinanza di demolizione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la determinazione comunale del 22 settembre 2025, recante annullamento in autotutela della SCIA in sanatoria, nonché il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presentata il 6 marzo 2024. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che sulla SCIA in sanatoria si fosse formato il silenzio-assenso per mancata opposizione motivata dell’amministrazione nel termine di trenta giorni e contestava gli atti comunali relativi alla sanatoria e alla perdurante efficacia dell’ordinanza di demolizione. Il TAR ha rilevato, in sede cautelare, l’infondatezza dei motivi aggiunti e la tardività delle censure contro il silenzio-rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora. Quanto alla SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, ha richiamato la precedente ordinanza cautelare reiettiva n. 76 del 10 settembre 2025 e ha ritenuto che l’ordinanza di demolizione n. 4 del 2 febbraio 2024, non impugnata, avesse ricondotto univocamente le opere nel novero delle difformità totali dal titolo edilizio ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Da ciò ha desunto l’inapplicabilità della sanatoria semplificata ex art. 36-bis e la correttezza dell’intervento comunale volto a neutralizzare gli effetti della segnalazione. Quanto alla domanda di sanatoria ex art. 36, il giudice ha ritenuto palesemente tardive le censure proposte con motivi aggiunti, poiché la domanda era stata presentata il 6 marzo 2024 e il silenzio-rigetto si era formato il 5 maggio 2024. Ha inoltre escluso la prova di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La sanatoria semplificata non è applicabile alle opere che l’ordinanza di demolizione, non impugnata, abbia ricondotto alle difformità totali dal titolo edilizio.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    Il ricorrente invocava la formazione del silenzio-assenso sulla SCIA in sanatoria per mancata opposizione motivata dell’amministrazione entro trenta giorni; il TAR ha tuttavia ritenuto corretto il tempestivo intervento comunale di neutralizzazione degli effetti della segnalazione.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordinanza di demolizione aveva qualificato le opere come difformità totali dal titolo edilizio; tale qualificazione è stata assunta dal TAR come presupposto dell’inapplicabilità dell’art. 36-bis.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata il 6 marzo 2024 si sarebbe conclusa con silenzio-rigetto il 5 maggio 2024; le censure contro tale esito, proposte successivamente con motivi aggiunti, sono state ritenute tardive.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, risultando insussistenti sia il fumus boni iuris sia un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Quando una precedente ordinanza di demolizione, non impugnata, ha qualificato le opere come difformità totali dal titolo edilizio ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, tale qualificazione preclude, nel giudizio cautelare, l’applicazione della sanatoria semplificata prevista dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 alle medesime opere.
  • L’amministrazione può tempestivamente neutralizzare gli effetti di una SCIA in sanatoria ex art. 36-bis quando le opere segnalate risultino, sulla base della precedente e non contestata ordinanza repressiva, estranee all’ambito applicativo della sanatoria semplificata.
  • La domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presentata il 6 marzo 2024 si intende respinta per silenzio il 5 maggio 2024; le censure contro tale silenzio-rigetto devono essere proposte entro il termine decadenziale decorrente dalla sua formazione, non potendo essere introdotte tardivamente con motivi aggiunti.
  • La sospensione cautelare richiede, oltre a una plausibile fondatezza delle censure, la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile concretamente connesso all’esecuzione dell’atto impugnato; in mancanza di tale allegazione e dimostrazione, la domanda deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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