Cassazione Civile, Ordinanza n. 07621/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tra proprietari di fondi confinanti nel quale una parte chiedeva l'accertamento del confine, la restituzione di una porzione di area asseritamente occupata senza titolo, la demolizione delle opere insistenti su tale porzione e il riconoscimento del diritto di edificare un muro di cinta sul confine. La convenuta contestava le domande e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione dell'area occupata. Il tribunale accoglieva parzialmente entrambe le domande, individuando il confine, ordinando la restituzione di parte dell'area e la demolizione delle opere, ma riconoscendo anche l'usucapione di un'ulteriore porzione in favore della convenuta. La corte d'appello confermava la decisione. In cassazione la ricorrente deduceva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo: l'esistenza di un muro divisorio tra le due proprietà, che a suo dire era stato trascurato dal giudice di appello, con conseguente erronea attribuzione solo parziale dell'usucapione e accoglimento parziale della pretesa avversaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il vizio di omesso esame del fatto decisivo non fosse deducibile perché la sentenza impugnata e quella di primo grado costituivano una "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., senza che la ricorrente avesse indicato e confrontato le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, il fatto storico indicato come omesso non era davvero ignorato dal giudice di merito, poiché la stessa ricorrente aveva ammesso che l'esistenza del muro era stata espressamente considerata nella motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità; non può essere utilizzato quando il fatto risulti comunque esaminato dal giudice di merito o quando operi il limite della doppia conforme.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che esse siano diverse.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado e il ricorrente non assolva all'onere di confrontare le rispettive rationes decidendi di fatto, evidenziandone la diversità.
- La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico realmente trascurato dal giudice di merito; se il fatto risulta comunque considerato nella motivazione, il motivo è infondato o inammissibile.
- La "doppia conforme" opera come filtro all'ammissibilità del motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatti, imponendo al ricorrente un onere specifico di allegazione e comparazione delle decisioni di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti di legge, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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