Ordinanza n. 20/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9673/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego o l'ostacolo all'emersione e regolarizzazione del rapporto di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato la pronuncia cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma. La controversia riguarda un'istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020. Il giudice ha esaminato, nella fase sommaria, il requisito reddituale del datore di lavoro: il reddito del datore risultava incapiente e non poteva essere cumulato con quello dello zio del medesimo datore di lavoro. Tale insufficienza reddituale è stata dedotta come ostativa all'emersione e alla regolarizzazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, confermando nella sostanza la valutazione negativa del TAR. Ha ritenuto non sussistente, in questa prima fase di delibazione, il fumus boni iuris, poiché l'incapienza del reddito del datore di lavoro costituisce ragione ostativa alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno 27 maggio 2020. Il reddito dello zio non può essere cumulato con quello del datore di lavoro. Le spese del grado cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del cittadino straniero.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso i provvedimenti cautelari del giudice di primo grado.
art. 103 d.l. n. 34/2020
Costituisce la base normativa dell'istanza di emersione e regolarizzazione del rapporto di lavoro.
art. 9, comma 1, decreto del Ministero dell'Interno 27 maggio 2020
L'insufficienza del reddito del datore di lavoro costituisce ragione ostativa all'emersione; il reddito di un familiare, quale lo zio, non può essere cumulato con quello del datore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori basi di tutela dei dati personali e della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un'istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, l'incapienza del reddito del datore di lavoro può integrare una ragione ostativa all'emersione quando prevista dalla disciplina attuativa.
- Ai fini del requisito reddituale richiesto per l'emersione, il reddito del datore di lavoro non può essere cumulato con quello di un suo familiare, quale lo zio, se la disciplina applicabile non prevede tale cumulo.
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