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Ordinanza

Ordinanza n. 20/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9673/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego o l'ostacolo all'emersione e regolarizzazione del rapporto di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato la pronuncia cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma. La controversia riguarda un'istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020. Il giudice ha esaminato, nella fase sommaria, il requisito reddituale del datore di lavoro: il reddito del datore risultava incapiente e non poteva essere cumulato con quello dello zio del medesimo datore di lavoro. Tale insufficienza reddituale è stata dedotta come ostativa all'emersione e alla regolarizzazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, confermando nella sostanza la valutazione negativa del TAR. Ha ritenuto non sussistente, in questa prima fase di delibazione, il fumus boni iuris, poiché l'incapienza del reddito del datore di lavoro costituisce ragione ostativa alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno 27 maggio 2020. Il reddito dello zio non può essere cumulato con quello del datore di lavoro. Le spese del grado cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del cittadino straniero.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso i provvedimenti cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 103 d.l. n. 34/2020

    Costituisce la base normativa dell'istanza di emersione e regolarizzazione del rapporto di lavoro.

  • art. 9, comma 1, decreto del Ministero dell'Interno 27 maggio 2020

    L'insufficienza del reddito del datore di lavoro costituisce ragione ostativa all'emersione; il reddito di un familiare, quale lo zio, non può essere cumulato con quello del datore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori basi di tutela dei dati personali e della dignità dell'interessato.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di un'istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, l'incapienza del reddito del datore di lavoro può integrare una ragione ostativa all'emersione quando prevista dalla disciplina attuativa.
  • Ai fini del requisito reddituale richiesto per l'emersione, il reddito del datore di lavoro non può essere cumulato con quello di un suo familiare, quale lo zio, se la disciplina applicabile non prevede tale cumulo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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