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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33409/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società indagata)

La controversia

Nel procedimento penale relativo a plurime contestazioni di reati tributari e illeciti amministrativi, una società era accusata di non avere adottato o efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati tributari commessi dal proprio legale rappresentante a vantaggio dell’ente, con conseguente profitto rilevante per la società. Il G.I.P. aveva disposto, il 22 gennaio 2026, un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente di una somma complessiva indicata in 5.430.140,10 euro. Dopo l’esecuzione originaria del decreto, avvenuta tra il 5 e il 17 febbraio 2026, la Guardia di Finanza procedeva il 20 aprile 2026 a un ulteriore sequestro di 606.322,28 euro presenti su un conto corrente intestato alla società, somma già vincolata a seguito di pignoramento dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo vincolo veniva apposto in ragione della necessità di raggiungere il quantum sequestrabile dopo l’annullamento del sequestro nei confronti del legale rappresentante. La società proponeva il 30 aprile 2026 istanza di riesame reale, dichiarata inammissibile dal Tribunale del riesame, che qualificava il verbale del 20 aprile come atto meramente esecutivo dell’originario decreto. La ricorrente deduceva: la violazione degli artt. 321, commi 3-bis e 3-ter, c.p.p. e dell’art. 111 Cost., per la mancanza di un autonomo decreto motivato e di convalida del nuovo vincolo; l’erronea qualificazione del verbale come mero atto esecutivo; la violazione degli artt. 568, comma 5, 322-bis e 324 c.p.p., per l’omesso esame della richiesta subordinata di riqualificazione del gravame come appello cautelare reale; la violazione degli artt. 125, comma 3, 321 e 324 c.p.p. e dell’art. 53 d.lgs. n. 231/2001, per avere il Tribunale considerato l’originario decreto come titolo elastico e permanente riferibile anche al conto corrente successivamente individuato; infine, la negazione dell’interesse a impugnare, nonostante la permanenza del pregiudizio patrimoniale derivante dal vincolo non convalidato e non comunicato al terzo detentore delle somme.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il sequestro eseguito il 20 aprile 2026, successivo all’originaria esecuzione del decreto del 22 gennaio 2026 e incidente direttamente sulla sfera patrimoniale della società, costituisse un nuovo vincolo reale rispetto al quale sussisteva un interesse concreto e attuale a proporre i rimedi previsti dall’ordinamento. La società poteva quindi chiedere la restituzione al pubblico ministero ai sensi dell’art. 321, comma 3, c.p.p. oppure proporre riesame ai sensi dell’art. 324 c.p.p. entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla conoscenza del sequestro. Poiché il nuovo sequestro era stato eseguito il 20 aprile 2026 e il riesame era stato proposto il 30 aprile 2026, la richiesta era tempestiva. La Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Arezzo.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    comma 3; commi 3-bis e 3-ter

    Il destinatario del vincolo reale può chiedere al pubblico ministero la restituzione della cosa sequestrata; la disciplina presuppone il controllo giurisdizionale sul sequestro e sulla sua eventuale convalida.

  • art. 324 c.p.p.

    Il riesame contro il sequestro può essere proposto entro dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.

  • art. 568 c.p.p.

    La doglianza richiama il principio di conservazione dell’impugnazione e la possibilità di qualificare il gravame secondo il rimedio effettivamente esperibile.

  • art. 322-bis c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla qualificazione alternativa del gravame come appello cautelare reale.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001

    Richiamato dalla difesa con riferimento al sequestro nell’ambito della responsabilità amministrativa dell’ente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla riserva di giurisdizione e al controllo giudiziario sul vincolo patrimoniale.

Massime di principio

  • Quando, dopo l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, la polizia giudiziaria apprende ulteriori beni o somme mediante un nuovo vincolo incidente autonomamente sulla sfera patrimoniale dell’interessato, quest’ultimo conserva un interesse concreto e attuale a impugnare il nuovo sequestro, anche se esso è correlato al decreto originario.
  • L’interesse concreto e attuale al riesame di un sequestro preventivo deriva dalla menomazione effettiva e tangibile di una situazione giuridica soggettiva relativa alla cosa; tale interesse non è escluso quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’esecuzione originaria del decreto.
  • Il termine per proporre il riesame decorre dall’esecuzione del sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’avvenuto vincolo. È tempestiva la richiesta presentata entro dieci giorni dalla nuova apprensione.
  • La qualificazione di un nuovo vincolo come mero atto esecutivo dell’originario decreto non può comportare la declaratoria di inammissibilità del riesame quando l’atto successivo abbia prodotto una specifica e ulteriore incidenza patrimoniale sull’interessato.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniSequestro preventivoReati presupposto
RamiProcesso penaleMisure cautelariResponsabilità enti (231)
IstitutiConfisca

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