Cassazione Civile, Ordinanza n. 22271/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia origina da un sinistro occorso su una strada provinciale il 1 febbraio 2014, nel quale una automobilista avrebbe subito danni a causa dell'impatto con un cinghiale. In primo grado il giudice di pace ha condannato la Regione Abruzzo al risarcimento, escludendo la legittimazione passiva della Provincia di Chieti; il tribunale, in appello, ha confermato la decisione. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 L. 11 febbraio 1992 n. 157 e 2043 c.c., nonché errata imputazione della responsabilità per i danni da fauna selvatica. La ricorrente sostiene che la fattispecie vada ricondotta all'art. 2043 c.c. e che, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, non possa affermarsi in via automatica la responsabilità regionale, dovendosi individuare invece l'ente concretamente deputato alla gestione e al controllo della fauna selvatica; nel caso specifico richiama orientamenti che avrebbero valorizzato la responsabilità della provincia e l'arresto più recente del 2017 per sostenere l'erroneità della legittimazione passiva della Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la questione fosse stata in passato dibattuta, ma ha rilevato che l'orientamento di legittimità si è ormai consolidato nel senso della responsabilità esclusiva della Regione per i danni cagionati da fauna selvatica, quale soggetto titolare della competenza normativa sul patrimonio faunistico e delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo della relativa gestione, anche quando tali attività siano svolte da altri enti per delega o per competenze proprie. Ha pertanto applicato tale indirizzo al caso concreto e ha rigettato il ricorso. Non ha provveduto sulle spese perché le intimate non hanno svolto difese. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1 L. 11 febbraio 1992 n. 157
Richiamato dalla ricorrente per contestare la corretta imputazione della responsabilità da fauna selvatica.
art. 9 L. 11 febbraio 1992 n. 157
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della tutela e gestione della fauna selvatica.
art. 2043 c.c.
La Corte richiama la ricostruzione della responsabilità da danni causati da fauna selvatica nell'alveo dell'illecito aquiliano.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2012
È richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Richiamata come precedente per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012.
L. 11 febbraio 1992 n. 157
Legge quadro sulla fauna selvatica, richiamata per individuare la competenza e la responsabilità dell'ente pubblico.
Massime di principio
- In materia di danni cagionati da fauna selvatica, la responsabilità va ricondotta all'ente pubblico titolare della competenza normativa e delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo sulla fauna, individuato dalla legge come soggetto passivamente legittimato.
- La responsabilità della Regione non viene meno solo perché attività materiali o poteri operativi siano esercitati da altri enti per delega o in base a competenze proprie: la Regione resta il referente primario verso il danneggiato, salva eventuale rivalsa interna.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si è consolidata su un determinato assetto della legittimazione passiva, il ricorso che prospetti soluzioni alternative già superate non può essere accolto.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il giudice può dare atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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