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Sentenza

Sentenza n. 37/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Comune di Praiano sull’obbligo vincolato di formare e trasmettere alla SABAP i chiarimenti e la documentazione puntualmente richiesti con le note del 20.05.2024, prot. 12414-P, del 05.06.2024, prot. 14047-P e del 14.10.2024, anche a seguito della PEC del 25.06.2024 dei ricorrenti; per la condanna del Comune, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., a provvedere entro 15 giorni formando gli atti istruttori mancanti; trasmettendo integralmente alla SABAP i chiarimenti/documenti tipizzati dalla nota 20.05.2024 (manufatti demoliti e relativi provvedimenti; copia integrale dell’istanza originaria e allegati per il confronto morfologico); per la dichiarazione ex art. 31, co. 3, c.p.a. della fondatezza della pretesa, limitatamente all’adempimento vincolato; per la statuizione che, nel riesame, la SABAP dovrà fondare l’apprezzamento esclusivamente sugli atti istruttori formati e trasmessi dall’UTC (o su integrazioni formalmente richieste allo stesso e poi trasmesse), con preclusione all’uso di circostanze, dichiarazioni o documenti non comprovati dall’istruttoria comunale; per la nomina, in caso di perdurante inerzia, un Commissario ad acta con poteri sostitutivi meramente esecutivi.

Giustizia amministrativa202501473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Comune sulla richiesta di formare e trasmettere alla Soprintendenza atti e documenti istruttori relativi al parere paesaggistico su un’istanza di condono edilizio presentata da un controinteressato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. sostenendo l’illegittimità dell’inerzia del Comune di Praiano rispetto alle richieste della Soprintendenza di acquisire chiarimenti e documentazione necessari alla valutazione paesaggistica di un’istanza di condono edilizio. Hanno chiesto la condanna del Comune a formare e trasmettere gli atti istruttori, la dichiarazione della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., la limitazione del successivo riesame della Soprintendenza al compendio istruttorio comunale e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio è stata inoltre rilevata una domanda, non chiaramente formulata, relativa all’adozione di provvedimenti sanzionatori per opere successive al 1983, con acquisizione delle aree e demolizione in danno. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito profili di inammissibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Applicando il principio della ragione più liquida, ha ritenuto decisivo che l’azione avverso il silenzio era stata proposta per ottenere non un provvedimento conclusivo, ma atti endoprocedimentali meramente istruttori e preparatori: la formazione e trasmissione alla Soprintendenza di chiarimenti e documenti richiesti nell’ambito del procedimento di condono. Secondo il Collegio, gli artt. 31 e 117 c.p.a. consentono di ottenere la condanna dell’amministrazione all’adozione di un atto espresso e motivato, avente carattere definitivo, non di imporre l’adozione di singoli atti interni al procedimento. È stata quindi ritenuta inammissibile anche la domanda ex art. 31, comma 3, c.p.a., perché riferita alla medesima attività istruttoria. È stata inoltre dichiarata inammissibile la domanda relativa all’adozione di sanzioni edilizie per opere successive al 1983, poiché l’istanza depositata non conteneva una richiesta specifica in tal senso e il ricorso non dimostrava l’inoltro di una pertinente istanza al Comune; mancava pertanto una previa inerzia amministrativa. Le spese sono state compensate per ragioni di equità.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. è volta a contrastare l’inerzia dell’Amministrazione a fronte di istanze dirette a sollecitare l’esercizio del potere e l’adozione di provvedimenti amministrativi.

    L’azione contro il silenzio mira a ottenere l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, avente carattere definitivo, e non di atti endoprocedimentali meramente preparatori o interlocutori.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    La domanda è stata ritenuta inammissibile in quanto riferita a una mera attività istruttoria.

    La possibilità di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa non consente di ottenere una dichiarazione giudiziale quando l’oggetto della richiesta è una semplice attività istruttoria interna al procedimento.

  • art. 32, comma 1, legge n. 47/1985

    L’azione può essere proposta al solo fine di ottenere l’adozione di un atto conclusivo di un procedimento o di una fase procedimentale.

    Nel procedimento di condono, l’azione avverso il silenzio è riferibile all’adozione dell’atto conclusivo, non all’imposizione di singoli adempimenti istruttori interni.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stata rilevata nel corso della camera di consiglio l’inammissibilità della domanda relativa agli atti sanzionatori.

    Il giudice può porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, assicurando il contraddittorio sulle relative ragioni di inammissibilità.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione è ammissibile per ottenere l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, conclusivo del procedimento o di una sua fase autonoma, ma non per imporre l’adozione o la trasmissione di singoli atti endoprocedimentali meramente istruttori, preparatori o interlocutori.
  • La domanda di dichiarazione della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. non può essere utilizzata per ottenere l’accertamento dell’obbligo di compiere una mera attività istruttoria interna al procedimento.
  • Per configurare il silenzio-inadempimento è necessario che l’amministrazione sia stata previamente sollecitata, mediante un’istanza specifica, ad adottare il provvedimento richiesto; in mancanza di tale istanza non sussiste alcuna inerzia giuridicamente contestabile.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioSanatoria e condono edilizioDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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