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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 108/2025 del 13.01.2025.

Giustizia amministrativa202501533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 108/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato l'amministrazione scolastica a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a consentire l'effettiva fruizione del beneficio alle condizioni riconosciute ai docenti di ruolo. La sentenza era stata attestata come passata in giudicato, notificata all'amministrazione nella forma prevista dall'art. 475 c.p.c. ed era decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 della l. n. 669/1996. Il Ministero, costituitosi con memoria di mera forma, non ha dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell'amministrazione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inadempimento dell'amministrazione, sulla quale gravava l'onere di provare l'avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro mediante il pagamento della somma dovuta alla ricorrente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni e precisando che dovrà comunicare tempestivamente il proprio insediamento. Il commissario, individuato all'interno dell'amministrazione, non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e l'amministrazione avrebbe dovuto adempiere spontaneamente. È stata respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il meccanismo surrogatorio già previsto rende non necessaria tale misura coercitiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ordinato all'amministrazione di adempiere e ha predisposto un meccanismo sostitutivo mediante commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di condanna dell'amministrazione è stata respinta perché, secondo il TAR, la nomina preventiva del commissario ad acta e il termine assegnato costituiscono un meccanismo rapido e sufficiente per superare l'inerzia amministrativa.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto necessario e verificato prima dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento era stato disposto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione intimata l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la costituzione con una memoria di mera forma, in assenza di tale prova, non impedisce l'accertamento dell'inadempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, quale meccanismo sostitutivo di esecuzione del giudicato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'incarico può essere ritenuto compreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non comporta il riconoscimento di uno specifico compenso.
  • La previsione della nomina di un commissario ad acta, quale meccanismo rapido di superamento dell'inerzia, può rendere non necessaria la contestuale condanna dell'amministrazione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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