Cassazione Penale, Ordinanza n. 12895/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo non specifico e comunque diretto a sollecitare un sindacato di merito precluso in cassazione. La sentenza di appello, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il contributo concorsuale nella truffa, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla truffa, con specifico riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Secondo la Corte di cassazione, il motivo era privo di specificità ex art. 581 c.p.p., sia per genericità e indeterminatezza delle ragioni, sia perché tendeva sostanzialmente a riproporre censure già disattese in appello. Inoltre, le doglianze miravano a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite in sede di legittimità. La Corte ha anche richiamato la motivazione di merito, che aveva valorizzato l'inverosimiglianza e genericità delle dichiarazioni dell'imputato, nonché la sua consapevole messa a disposizione della carta postepay per consentire l'incameramento dell'ingiusto profitto.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Il reato è richiamato in relazione alla contestazione di truffa e all'elemento soggettivo, ritenuto sussistente anche in forma di dolo indiretto o eventuale.
art. 581 c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già disattese in appello non è sufficiente.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione delle prove o di una diversa ricostruzione dei fatti, neppure se plausibile, perché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a contestare la persuasività o l'attendibilità della motivazione e delle fonti di prova.
- Nel concorso di persone, il contributo del partecipe è penalmente rilevante quando si inserisce con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento e si salda con l'azione degli altri concorrenti, anche se il compartecipe non realizza personalmente la condotta tipica.
- Ai fini del dolo nel reato concorsuale non è necessario che l'agente preveda analiticamente ogni singolo episodio, essendo sufficiente la consapevole accettazione del rischio che la propria condotta agevoli la commissione dei reati.
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