Ordinanza n. 559/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona prevista all’art. 14 bis della L. n. 241/1990 rilasciata in data 31 dicembre 2025 prot. n. 278314/2025 dal Comune di Ravenna avente ad oggetto l’istanza per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio di un distributore di carburanti a Ravenna S.S. 309 Dir Km 3+237; - del verbale di conclusione negativa della conferenza di servizi di cui sopra prot. n. 276688/2025 del 29/12/2025 del Comune di Ravenna; - del parere di ANAS S.p.A. prot. n. U.1103245 del 18 dicembre 2025 che conferma il parere negativo prot. n. U.907573 del 20 ottobre 2025; di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare: - del verbale di conclusione negativa della conferenza di servizi prot. n. 229058/2025 del 27 ottobre 2025, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10bis della L. n. 241/1990; - del parere negativo di ANAS S.p.A. prot. n. U.907573 del 20 ottobre 2025; - ove occorra, della nota n. CDG n. 441990 dell’8 giugno 2023 di ANAS S.p.A. avente ad oggetto il “Quaderno Tecnico per l’istruttoria delle istanze relative agli impianti per la distribuzione automatica dei carburanti ad uso autotrazione in fregio alle Strade Statali”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione e verbale di conclusione negativa della conferenza di servizi per la realizzazione di un distributore di carburanti, pareri negativi di ANAS e atto amministrativo generale ANAS recante il quaderno tecnico per l'istruttoria degli impianti di carburante lungo le strade statali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Ravenna ha concluso negativamente la conferenza di servizi semplificata relativa all'istanza per le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio di un distributore di carburanti lungo la S.S. 309 Dir, nonché i pareri negativi resi da ANAS. È stato inoltre impugnato, anche in via subordinata ed eventuale, il quaderno tecnico ANAS del 2023, qualificato come atto amministrativo generale o circolare generale, nella parte in cui introduce un divieto assoluto di localizzazione degli impianti in aree esondabili per eventi di piena bicentenari. La ricorrente ha dedotto, rispetto a tale previsione, la carenza di una base normativa primaria o regolamentare, l'esercizio di poteri estranei alle competenze dell'ente proprietario della strada, la violazione dei principi di legalità e tipicità dei poteri amministrativi e la nullità per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR Emilia-Romagna ha dichiarato la propria incompetenza territoriale senza esaminare la domanda cautelare né il merito delle censure. Il giudice ha ritenuto che il quaderno tecnico ANAS, predisposto per disciplinare uniformemente l'istruttoria delle istanze relative agli impianti di distribuzione carburante sull'intera rete stradale di interesse nazionale, avesse natura sostanziale di circolare o atto amministrativo generale con efficacia estesa al territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., la cognizione sulla legittimità di tale atto appartiene al TAR Lazio, sede di Roma, poiché la competenza del TAR Emilia-Romagna è limitata agli atti i cui effetti diretti sono circoscritti al territorio regionale. L'impugnazione subordinata o eventuale dell'atto generale è stata ritenuta comunque idonea a determinare un'inscindibilità processuale. La competenza del TAR Lazio è stata quindi ritenuta attrattiva anche per gli ulteriori atti applicativi relativi al singolo impianto di carburanti. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Lazio nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; spese compensate.
Norme richiamate
art. 15 c.p.a.
in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare
La competenza deve essere verificata e decisa preliminarmente anche rispetto alla domanda cautelare; la competenza territoriale prevista dagli artt. 13 e 14 c.p.a. è inderogabile anche per le misure cautelari.
art. 13, comma 1, c.p.a.
La competenza territoriale del TAR è individuata, per gli atti i cui effetti diretti non siano limitati alla circoscrizione del tribunale, secondo il criterio della competenza del TAR Lazio, sede di Roma; tale criterio si applica agli atti amministrativi generali con efficacia nazionale.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La ricorrente ha invocato la nullità dell'atto generale per difetto assoluto di attribuzione, questione non esaminata nel merito dal TAR per carenza di competenza territoriale.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La pronuncia declinatoria consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente entro i termini stabiliti dalla disposizione.
Massime di principio
- La contestazione di un atto amministrativo generale con efficacia diretta estesa all'intero territorio nazionale radica la competenza territoriale presso il TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., anche quando l'atto sia stato adottato da un soggetto diverso da un'amministrazione statale.
- Quando un atto amministrativo generale nazionale e i relativi atti applicativi sono impugnati nello stesso giudizio, la competenza a conoscere dell'atto generale attrae quella relativa agli atti applicativi, qualora sussista un'inscindibilità processuale.
- L'impugnazione subordinata o eventuale di un atto generale non esclude la rilevanza della relativa domanda ai fini della competenza territoriale, se essa contiene censure specifiche dirette contro l'atto e può incidere sulla decisione della controversia.
- La verifica della competenza territoriale deve precedere la decisione sulla domanda cautelare, poiché la competenza territoriale è inderogabile anche in relazione alle misure cautelari.
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