Sentenza del 26/06/2019 n. 4072 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRAP - COLLABORAZIONE PART-TIME - NON COSTITUISCE ELEMENTO DETERMINANTE DELLA SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DI FATTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che mancasse il presupposto dell'autonoma organizzazione necessario per l'applicazione dell'IRAP. In particolare, la presenza di una collaborazione part-time non sarebbe stata sufficiente a dimostrare l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma, eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività professionale.
La decisione
La sentenza ha affermato che l'esercizio del lavoro autonomo è soggetto a IRAP soltanto quando l'attività è autonomamente organizzata. Una semplice collaborazione part-time, considerata non rilevante sotto il profilo patrimoniale e organizzativo, è stata ritenuta sintomatica dell'assenza di un apparato autonomo idoneo a incrementare stabilmente il valore dell'attività oltre il minimo indispensabile. Pertanto, non sussistendo il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la pretesa IRAP deve essere esclusa o annullata.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'esercizio dell'attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
L'IRAP non si applica automaticamente a ogni lavoratore autonomo: occorre verificare in concreto se il contribuente si avvalga di un'organizzazione autonoma, dotata di risorse e struttura eccedenti il minimo necessario per lo svolgimento personale dell'attività.
Massime di principio
- La sola presenza di un collaboratore part-time non dimostra necessariamente l'esistenza del presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione.
- Per stabilire se l'IRAP sia dovuta occorre valutare concretamente dimensioni, costi, continuità e ruolo della struttura organizzativa utilizzata dal professionista.
- La collaborazione non è decisiva in astratto: può rilevare ai fini IRAP se, per entità o modalità, consente al professionista di svolgere un'attività organizzata e produttiva eccedente il minimo indispensabile.
- L'onere di dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione deve essere valutato sulla base degli elementi effettivi dell'attività, evitando presunzioni fondate esclusivamente sull'esistenza di personale o collaboratori.
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