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Sentenza

Sentenza del 26/06/2019 n. 425 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La compagnia ha impugnato il diniego di rimborso dell'IVA relativa agli anni 2007, 2008 e 2009, sostenendo che i diritti di imbarco passeggeri non fossero soggetti a IVA. In particolare, ha dedotto l'assenza del presupposto oggettivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/1972, la natura tributaria dei diritti, la loro qualificazione come somme riscosse dal vettore in nome e per conto del passeggero e l'applicabilità dell'art. 9, comma 1, n. 6, del DPR 633/1972. In subordine, ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-bis del DL 159/2007 per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il diniego dei rimborsi IVA. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha stabilito che i diritti di imbarco sono obbligatoriamente dovuti dal vettore, che ne trasferisce il costo al passeggero, e costituiscono comunque un elemento direttamente connesso al servizio di trasporto. Pertanto, devono concorrere alla base imponibile IVA, indipendentemente dalla loro eventuale natura tributaria. È stata inoltre esclusa l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 9, comma 1, n. 6, del DPR 633/1972 e sono stati esclusi profili di incostituzionalità. La compagnia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 15.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 1 e art. 5 della legge n. 324/1976

    "Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti: [...] diritto di imbarco per passeggeri"; "il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero".

    Il diritto di imbarco è obbligatoriamente dovuto dal vettore aereo, che può trasferirne il costo al passeggero. Questo collegamento legale con il servizio di trasporto fa sì che il relativo importo concorra alla base imponibile IVA.

  • Art. 3 del DPR n. 633/1972

    La disposizione è stata invocata dalla compagnia per sostenere l'assenza di una prestazione imponibile, ma il giudice ha ritenuto che i diritti di imbarco siano direttamente collegati alla prestazione di trasporto e debbano quindi essere ricompresi nel relativo corrispettivo imponibile.

  • Art. 15, comma 3, del DPR n. 633/1972

    La compagnia ha sostenuto che i diritti fossero anticipazioni effettuate dal vettore per conto del passeggero. L'argomento è stato respinto, poiché l'obbligo di pagamento grava direttamente sul vettore per legge.

  • Art. 9, comma 1, n. 6, del DPR n. 633/1972

    "Servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto".

    L'esenzione non si applica ai diritti di imbarco, che non costituiscono corrispettivi per servizi di funzionamento o manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, ma sono componenti direttamente connesse al servizio di trasporto.

  • Art. 39-bis del DL n. 159/2007, aggiunto dalla legge n. 279/2007

    "Le disposizioni in materia di tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea [...] nonché in materia di addizionale sui diritti di imbarco [...] si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria".

    La norma interpretativa esclude che dalle disposizioni sui diritti di imbarco sorga un'obbligazione tributaria, ma non impedisce che tali somme, in quanto componenti economicamente e funzionalmente collegate al trasporto, concorrano alla base imponibile IVA.

  • Artt. 3 e 53 della Costituzione

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla compagnia è stata ritenuta infondata, non ravvisandosi irragionevolezza, disparità di trattamento o violazione della capacità contributiva.

  • Cassazione, sentenza n. 5362 del 7 marzo 2014

    "Il diritto di imbarco per passeggeri riscosso dalla compagnia aerea [...] è assoggettabile a IVA al momento della rivalsa del vettore nei confronti del passeggero".

    I diritti di imbarco devono essere inclusi nella base imponibile IVA del servizio di trasporto quando il vettore ne trasferisce il costo al passeggero.

  • Cassazione, ordinanza n. 3044/2013

    "I presupposti delle obbligazioni gravanti a questo titolo sul vettore aereo risultano interamente regolati dalla legge".

    L'obbligo del vettore di corrispondere i diritti di imbarco deriva direttamente dalla legge e non da un rapporto privatistico di mandato o da una mera anticipazione per conto del passeggero.

Massime di principio

  • Quando una somma è obbligatoriamente dovuta dal prestatore del servizio e presenta un collegamento diretto con l'esecuzione della prestazione, essa può concorrere alla base imponibile IVA anche se ha natura pubblicistica o viene successivamente riaddebitata al cliente.
  • La qualificazione di una voce come tributo non determina automaticamente la sua esclusione dalla base imponibile IVA: occorre verificare se la somma costituisca un costo direttamente connesso alla prestazione resa.
  • L'esclusione prevista per i servizi aeroportuali riguarda le prestazioni tecniche di funzionamento e manutenzione delle infrastrutture, non necessariamente gli importi legalmente collegati al trasporto dei passeggeri.
  • Non è sufficiente sostenere che il vettore riscuota una somma per conto del passeggero per ottenere l'esclusione dall'IVA: è decisivo stabilire su chi grava, per legge, l'obbligo originario di pagamento.
  • In presenza di un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, i giudici tributari tendono a conformarsi a tale interpretazione, rendendo difficilmente accoglibili richieste di rimborso fondate su una diversa qualificazione dei diritti di imbarco.

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