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Sentenza

Sentenza del 24/05/2017 n. 3706 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Soggettività passiva - Trust non autodichiarati - Imposta sulle donazioni, ipotecaria e catastale - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda il trattamento fiscale dei trust non autodichiarati: in particolare, la loro soggettività passiva ai fini IRES e l'applicazione dell'imposta sulle donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, in relazione alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni conferiti.

La decisione

La sentenza afferma che, pur non avendo il trust soggettività di diritto comune, dal 1° gennaio 2007 esso è soggetto passivo IRES. Il reddito viene tassato per trasparenza in capo ai beneficiari individuati. Inoltre, i trust non autodichiarati sono soggetti all'imposta sulle donazioni per la costituzione del vincolo di destinazione e alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. L'esito è quindi favorevole all'applicazione della tassazione prevista dall'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • IRES, disciplina vigente dal 1° gennaio 2007

    Dal 1° gennaio 2007 il trust è considerato soggetto passivo IRES.

    Il trust, pur non essendo una persona giuridica di diritto comune, è fiscalmente riconosciuto come soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle società.

  • Imposta sulle donazioni

    Per i trust non autodichiarati, l'imposta sulle donazioni si applica in ragione della costituzione del vincolo di destinazione sui beni del trust.

  • Imposte ipotecaria e catastale

    Il trasferimento o il vincolo relativo ai beni conferiti in trust non autodichiarato comporta l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

  • Cassazione n. 4482/2016

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme sull'applicazione dell'imposta sulle donazioni ai trust non autodichiarati in relazione alla costituzione del vincolo di destinazione.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, la mancanza di personalità giuridica del trust non esclude automaticamente la sua soggettività passiva: occorre verificare la specifica disciplina tributaria applicabile.
  • Per i trust con beneficiari individuati, il reddito può essere imputato per trasparenza ai beneficiari stessi, secondo la relativa disciplina fiscale.
  • Nei trust non autodichiarati, la costituzione del vincolo di destinazione può essere considerata presupposto autonomo per l'imposta sulle donazioni, anche se il trasferimento finale ai beneficiari avviene in un momento successivo.
  • Il conferimento di beni in un trust non autodichiarato può determinare anche l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale; la qualificazione dell'atto e la natura dei beni devono essere esaminate concretamente.
  • La distinzione tra trust autodichiarato e non autodichiarato è rilevante per determinare il trattamento fiscale applicabile e deve essere verificata sulla base della struttura effettiva dell'operazione.

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