Sentenza n. 139/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1110/2023, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1110/2023, relativa al rilascio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha documentato la sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettate le condizioni formali dell'azione: è stata prodotta copia asseverata della sentenza da eseguire, è stato provato il passaggio in giudicato ed è stata dimostrata la notificazione del titolo esecutivo in data 20 giugno 2023. Il ricorso è stato quindi considerato tempestivo rispetto al termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l'inottemperanza è risultata incontestata e il credito è stato ritenuto certo nell'an e nel quantum. Il giudice ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditare su di essa 2.000 euro. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato dichiarato non remunerato perché connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nella sentenza da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il cui rispetto è stato verificato dal TAR prima di esaminare il ricorso di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare la sussistenza dei presupposti formali dell'azione; il ricorso deve inoltre rispettare il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce elementi sull'esecuzione del titolo, il giudice dell'ottemperanza può ritenere incontestata la mancata esecuzione, purché il contenuto della prestazione e il relativo importo risultino determinati.
- Nel caso di mancata esecuzione di una condanna pecuniaria o di un obbligo esecutivo specifico, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza.
- L'incarico di commissario ad acta può essere affidato a un organo o funzionario pubblico appartenente all'amministrazione statale, con facoltà di delega interna, senza liquidazione di compenso quando l'attività commissariale costituisce adempimento connesso ai doveri d'istituto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 56/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 57/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 58/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 59/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 77/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 78/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →